Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 dicembre 2000
Domanda 18 dicembre 2000
Gentile redazione, il giorno 15.12.00 mi e’ stato notificato verbale di accertamento per violazione di velocita’ consentita (50km/h, accertata 68km/h).
Tale violazione non mi e’ stata immediatamente contestata in quanto: "la violazione e’ emersa dal display dell'apparecchio quando il veicolo aveva gia’ superato il posto di accertamento e non erapiu’ possibile fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari senza determinare situazioni di pericolo per la circolazione, essendo il servizio svoltonel centro abitato; ne’ comunque era possibile organizzare essendo molto ridotto l'organico di questo comando."
Alla luce delle recenti pronunzie della Cassazione in materia, e’ opportuno proporre ricorso?

Risposta ADUC
Il tentativo puo' essere fatto, essendo il ricorso fondato: tuttavia, sara' poi il giudice a decidere come valutare il tutto.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →