Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
16 gennaio 2006
Gentile consulente, in data 28/11/05 nel comune di Segrate (MI) dove io risiedo, mi e' stata notificata una multa per aver fatto uso del telefono cellulare in auto durante la marcia. Premetto:
-che durante la marcia non facevo uso del telefono cellulare, come accertato nel verbale, in quanto all'orecchio sinistro purtroppo affetto da anacusia, all'orecchio destro invece affetto da dolore e quindi spesso mi portavo la mano presso l'orecchio;
- che mi stava recando dal medico di famiglia (vedi certificato medico) per il motivo cui sopra;
- che al momento dell'infrazione, mi trovavo all'incrocio tra Via Roma/Via Mazzini a velocita' ridotta in quanto in procinto di oltrepassare il dosso artificiale sul quale era posto il verbalizzante DE FRANCISCIS ALESSANDRO, quindi con la possibilita' del medesimo di fermare il veicolo senza impedimento alcuno e di procedere alla contestazione immediata come impone l'art. 201 c.d.s., in contrasto invece da quanto espresso nel verbale in cui si afferma che "la violazione e' stata accertata in assenza del trasgressore". Vorrei citare in proposito la sentenza del 28/04/2005 n. 8837 della Corte di cassazione civile, nella quale la Corte afferma che in tema di violazioni del codice della strada la contestazione immediata imposta dall'art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entita' dell'addebito puo' trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimita' dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento. Nel mio caso, nel verbale di accertamento notificatomi si legge che "la violazione e' stata accertata in assenza del trasgressore o proprietario del veicolo", non avvalendosi neppure dell'art. 384 lett. E del regolamento di attuazione del c.d.s.: "la contestazione immediata non e' stata effettuata per l'impossibilita' di fermare il veicolo nei modi di legge", e questo non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo per procedere alla contestazione immediata; manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte dell'agente verbalizzante. Pertanto legittimamene chiedo la sospensione e l'annullamento del verbale notificatomi presentando ricorso al Giudice di Pace di Milano avvalendomi sia della sentenza sopra citata e sia dell'art. 201 c.d.s. Volevo chiedere gentilmente, per sua esperienza e conoscenza in materia, se questo mio ricorso potra' avere esito positivo con la sospensione e l'annullamento del verbale (preciso che per questo tipo di infrazione vado in contro a una sanzione di euro 68,00 e la decurtazione di n. 5 punti dalla patente!) e se sia corretto il modo e i punti trattati nel suddetto ricorso. Inoltre, vorrei chiederle se e' opportuno avere un incontro di persona con un vostro consulente o rivolgermi a un associazione dei consumatori che si occupa nello specifico del mio caso. Ringraziandola anticipatamente, confido in una sua risposta e che possa essermi d'aiuto nel superare il caso in questione.
Jonhatan, da Segrate/Milano
-che durante la marcia non facevo uso del telefono cellulare, come accertato nel verbale, in quanto all'orecchio sinistro purtroppo affetto da anacusia, all'orecchio destro invece affetto da dolore e quindi spesso mi portavo la mano presso l'orecchio;
- che mi stava recando dal medico di famiglia (vedi certificato medico) per il motivo cui sopra;
- che al momento dell'infrazione, mi trovavo all'incrocio tra Via Roma/Via Mazzini a velocita' ridotta in quanto in procinto di oltrepassare il dosso artificiale sul quale era posto il verbalizzante DE FRANCISCIS ALESSANDRO, quindi con la possibilita' del medesimo di fermare il veicolo senza impedimento alcuno e di procedere alla contestazione immediata come impone l'art. 201 c.d.s., in contrasto invece da quanto espresso nel verbale in cui si afferma che "la violazione e' stata accertata in assenza del trasgressore". Vorrei citare in proposito la sentenza del 28/04/2005 n. 8837 della Corte di cassazione civile, nella quale la Corte afferma che in tema di violazioni del codice della strada la contestazione immediata imposta dall'art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entita' dell'addebito puo' trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimita' dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento. Nel mio caso, nel verbale di accertamento notificatomi si legge che "la violazione e' stata accertata in assenza del trasgressore o proprietario del veicolo", non avvalendosi neppure dell'art. 384 lett. E del regolamento di attuazione del c.d.s.: "la contestazione immediata non e' stata effettuata per l'impossibilita' di fermare il veicolo nei modi di legge", e questo non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo per procedere alla contestazione immediata; manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte dell'agente verbalizzante. Pertanto legittimamene chiedo la sospensione e l'annullamento del verbale notificatomi presentando ricorso al Giudice di Pace di Milano avvalendomi sia della sentenza sopra citata e sia dell'art. 201 c.d.s. Volevo chiedere gentilmente, per sua esperienza e conoscenza in materia, se questo mio ricorso potra' avere esito positivo con la sospensione e l'annullamento del verbale (preciso che per questo tipo di infrazione vado in contro a una sanzione di euro 68,00 e la decurtazione di n. 5 punti dalla patente!) e se sia corretto il modo e i punti trattati nel suddetto ricorso. Inoltre, vorrei chiederle se e' opportuno avere un incontro di persona con un vostro consulente o rivolgermi a un associazione dei consumatori che si occupa nello specifico del mio caso. Ringraziandola anticipatamente, confido in una sua risposta e che possa essermi d'aiuto nel superare il caso in questione.
Jonhatan, da Segrate/Milano
Risposta ADUC
Quelle a cui fa riferimento sono sentenze che lo specifico giudice adito potrebbe o meno prendere in considerazione, quindi sono un tentativo di farsi valere. Se vuole aggiungere un po' di certezza piu' consistente, se riuscisse a dimostrare (con testimonianza) quello che lei ci ha scritto relativamente al dolore e ai suoi gesti verso l'orecchio, sarebbe sicuramente meglio. Ma c'e' un'altra questione che le suggeriamo, perche' non ci convince quel "in assenza del trasgressore", che se potrebbe andare bene per una multa in sosta vietata, appare paradossale nel suo caso come motivazione per l'assenza di notifica immediata... se il trasgressore non c'era come ha fatto il vigile a vedere che stava usando il telefonino? Valuti quindi se ricorrere (piu' che altro in base a quanto le abbiamo suggerito, perche' le sentenze da lei citate sono un po' vaghe e generiche, ma aggiunte non farebbero male). Qui un facsimile da adattare alla bisogna: clicca qui
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