Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 dicembre 2005
Domanda 29 dicembre 2005
Gentile Aduc. Tempo addietro avevo chiesto il Vs. autorevole parere in merito ad una multa pervenutami per posta e non contestata immediatamente, trattasi di multa con autovelox su strada extraurbana, nella quale veniva precisato " contestazione differita ai sensi dell'art. 201/bis" null'altro. Nella vostra risposta mi dicevate che era uno di quei casi in cui si poteva fare ricorso al giudice di pace o al prefetto del luogo, per in fase di ricerca di alcune sentenze a supporto del ricorso in oggetto, trovo la sentenza n. 3017 del 17.02.04, nel quale mi dice che per quanto riguarda gli apparecchi autovelox con accertamento dopo che il veicolo sia gia' passato non e' obbligatoria la contestazione immediata e che puo' essere contestata successivamente. Non capisco piu' niente, cosa posso fare? E' sempre possibile fare ricorso? Mi devo rivolgere ad un legale con aggravio di ulteriori spese, o mi conviene rinunciare e pagare? Aspetto un vostro consiglio, grazie.
Enzo

Risposta ADUC
E' permesso dalla legge che si possa multare senza procedere al fermo immediato, ne devono essere indicati pero' i motivi (eravamo impegnati con altri autisti. Non eravamo presenti perche' sulla strada - come da decisione del prefetto - e' possibile installare autovelox senza l'ausilio di operatori). Da quello che ci scrisse, tale obbligo non risultava rispettato. Sappia che la decisione di reputare sufficiente per l'annullamento tale indicazione o no e' comunque facolta' del giudice di pace, che non e' vincolato dalla sentenza della Cassazione. Per completezza, sappia che - oltre alle autostrade - l'obbligo di indicare i motivi del mancato fermo non vale anche per le strade di grande comunicazione (le ex super strade).
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