Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 dicembre 2000
Domanda 13 dicembre 2000
Ho sottoscritto l’8.06.1995 un mutuo fondiario di L. 150.000.000 con la Banca di Roma al tasso annuo del 13, 90%,
Nel giugno del 1999 ho chiesto di rinegoziarlo e di ampliarlo (per portare a termine la costruzione della mia abitazione) a L.200.000.000 ricevendo un rifiuto perché la Banca di Roma aveva deciso di non concedere più mutui per liquidità.
Ho quindi deciso di estinguerlo e di accenderne uno con la B.N.L. per un importo di L. 220.000.000 al tasso annuo del 6, 80%, cosa che ho fatto sottoscrivendo il nuovo mutuo il 09.12.1999.
Avevo già pagato rate per un importo complessivo di L. (8x14.103.962) = L. 112.831.696 e per il residuo (fra capitale, more, anticipata estinzione, penali ed altro) L. 128.720.550; cioè circa L. 91.000.000 di interessi ed altro sul prestito durato quattro anni e mezzo.
QUESITO:
Visto che il mutuo con la Banca di Roma non può essere più rinegoziato, cosa posso fare in relazione alla sentenza della Cassazione per quelle rate per le quali (dall’aprile 1998) si superava il tetto antiusura?

Risposta ADUC
La legge e' applicabile dal 17/4/97, non dal '98. Tuttavia, nessun tasso d'usura trimestrale e' mai stato inferiore al 6, 80%: dunque, solo il periodo compreso tra l'1/4/98 e l'1/4/99 puo' essere contestabile, chiedendo la ricontabilizzazione del periodo alla banca, utilizzando la bozza di lettera pubblicata sul sito, in Modulistica.
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