Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 dicembre 2000
Domanda 12 dicembre 2000
13-Dic-00 Tipo_Form.............CONSIGLI RICHIESTA.............Spettale Aduc, ho bisogno di un consiglio. Un anno fa' abbiamo rinnovato il software aziendale con una spesa di 30 Milioni. abbiamo stipulato un contratto di assistenza di 3 Milioni per l'anno corrente. L'anno e' terminato e dobbiamo rinnovare il contratto di assistenza. Ci sono stati chiesti la bellezza di 6,5 Milioni ed e' stata aggiunta una clausola che saranno serviti esclusivamente i clienti che hanno sottoscritto il contratto di assistenza. La cosa mi turba assai visto che il costo dell'assistenza e' pari al 25% del costo iniziale del software. Esiste qualche legge in merito? Grazie

Risposta ADUC
Nel caso in cui non sia stato fermato, puo' tentare di contestare la mancanza di fermo immediato. Sara' poi il giudice a valutare e decidere in merito, valutando se accogliere o rigettare la contestazione. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso. Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc. Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace. link
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