Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 dicembre 2005
Domanda 5 dicembre 2005
Vi scrivo per avere spiegazioni sulle norme che disciplinano la garanzia sugli impianti. In particolare il quesito che vado a sottoporvi riguarda le condizioni di garanzia che una impresa operante nel settore dell'installazione elettrica deve applicare. Ipotizziamo che in seguito alla realizzazione degli impianti elettrici adibiti a civile abitazione in un complesso residenziale composto da 60 appartamenti il cui committente unico e l'Impresa di costruzioni, si verifica quanto segue: - trascorsi 23 mesi dalla data di consegna degli impianti (data presente sulle fatture e sulle dichiarazioni di conformita' intestate alla societa' di costruzioni) un acquirente nonche' proprietario di un appartamento chiede all'impresa di costruzione che gli venga sostituito il salvavita di casa che lui giudica difettoso. L'impresa si rivolge all'installatore che dopo avere verificato strumentalmente che il dispositivo risulta essere guasto provvede alla sostituzione. A questo punto l'installatore chiede all'impresa un compenso riguardante l'intervento effettuato che riguarda unicamente le prestazioni di manodopera mentre per il salvavita difettoso non addebita alcun onere. Questo modo di operare e' conforme alle norme che regolano la garanzia dei materiali impiegati negli impianti? Nel caso in cui il dispositivo verificato non fosse risultato difettoso l'installatore poteva richiedere un compenso? La garanzia che l'installatore deve corrispondere all'impresa di costruzione e' anch'essa di 24 mesi? Grazie come sempre della Vs. disponibilita'. Saluti.
Mauro, da Torino

Risposta ADUC
Trattandosi di un rapporto tra installatore e impresa, quindi entrambi soggetti Iva e non consumatori finali, la garanzia sulla qualita' degli impianti e del lavoro e' di un anno.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →