Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 dicembre 2000
Domanda 9 dicembre 2000
Cara Aduc,
qualche giorno fa ho ricevuto un verbale per eccesso di velocitá rilevata con Autovelox modello 104/C2 (sul momento non mi era stata contestata l'infrazione). Ho letto le informazioni sul vostro sito e intendo fare ricorso. Informandomi ho consultato la sentenza della corte di cassazione Sezione III Civile del 4 agosto 2000 n.10240
Le mia domanda e’:
In base a questa sentenza sono tenuto a fornire elementi che dimostrino irrefutabilmente la possibilita’ della contestazione? Se si’ quali elementi posso fornire? (io non mi sono accorto di nulla, non ho visto vigili e tanto meno ho visto qualcuno che cercasse di fermarmi)

Risposta ADUC
Cio' che lei deve fare al giudice e' un ragionamento. Poiche' e' consentito di omettere il fermo immediato solo se non sia possibile evitarlo, la prima considerazione sara' di ritenere opportuno che gli agenti preposti, coscienti della necessita' di effettuare il fermo immediato, si pongano in condizione di farlo. Pertanto, nel caso in cui fosse stato incaricato del servizio un solo agente o non fosse stata disposta la seconda pattuglia di appoggio, saremmo di fronte ad un'omissione intenzionale delle tutele previste a favore degli utenti, in violazione dell'obiettivo principale prefisso dalla norma: ossia la repressione del comportamento errato e non la mera sanzione dello stesso.
Solo casi imprescindibili, od un'oggettiva impossibilita' della pattuglia di contestare nello stesso momento a piu' trasgressori (da verificare sugli ordini di servizio) potrebbe giustificare l'omissione. Naturalmente, pero', e' sempre il giudice che ha l'ultima parola.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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