Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 dicembre 2005
Cara Aduc, oggi, 30/11/05 mi e' stata recapitato un sollecito di pagamento cartelle esattoriali insolute: si riferisce a due multe (pagate) datate 1998 e 1999, quindi cadute in prescrizione. Tra tributi, int. mora, aggi e spese di notifica il totale richiesto e' di 488,95 euro. Si fa menzione ad una notifica inviata in data 17/07/04 mai recapitata. Mi si minaccia l'espropriazione "presso terzi" di "crediti di mia spettanza"quali un quinto del mio stipendio e pignoramento di altri crediti in genere, menzionando anche per esteso il nome della societa' per cui lavoro e l'anno della dichiarazione dei redditi controllata. L'ingiunzione viene inviata da una societa' di riscossione tributi per concessione della Provincia di Milano. Quando ho ricevuto una volta una notifica del genere, essendo riferita a fatto recente, non ho fatto altro che inviare la documentazione del pagamento. Oggi purtroppo non sono piu' in possesso dei pagamenti di multe del 1998 e del 1999, perche' le archivio per 5 anni e poi le elimino, tenendo ogni cosa per le scadenze che mi sono state insegnate. Cosa devo fare? Inoltre, vi proporrei di fare un vademencum aggiornato per i consumatori relativo a quanti anni tenere vari documenti. E' molto importante, non credete?
Carla, da Milano
Carla, da Milano
Risposta ADUC
La prescrizione per quanto riguarda le multe e' effettivamente di cinque anni (su internet sono disponibili moltissimi vademecum del genere) ma e' anche vero che ogni eventuale atto al riguardo notificato nel frattempo interrompe tale termine facendolo ripartire. E' vitale, quindi, verificare l'esistenza di una notifica precedente (idealmente quella delle cartelle, che potrebbe essere la stessa della quale le danno riferimento) e la loro correttezza riguardo ai tempi (i cinque anni partono dalla scadenza dei verbali fino ad arrivare alla data di iscrizione a ruolo degli atti) e ai dati che la riguardano (anagrafici e di indirizzo). Si rivolga al richiedente e verifichi il tutto, tenendo presenti questi punti:
1) le notifiche possono avvenire anche per giacenza postale.
2) l'errore sul suo indirizzo (qualora eventuali cambi di residenza siano stati prontamente registrati al PRA) puo' darle modo di contestare a meno che la notifica non sia comunque avvenuta con consegna dell'atto in mano a persone diverse da lei. In questo caso (sia che si tratti di un portiere come di un suo parente) essa e' corretta in quanto tale persona si e' fatta garante della consegna in mano sua; Se, alla luce di tutto cio', valutera' di poter contestare la richiesta, potra' farlo presso il giudice di pace oppure la commissione provinciale tributaria.
1) le notifiche possono avvenire anche per giacenza postale.
2) l'errore sul suo indirizzo (qualora eventuali cambi di residenza siano stati prontamente registrati al PRA) puo' darle modo di contestare a meno che la notifica non sia comunque avvenuta con consegna dell'atto in mano a persone diverse da lei. In questo caso (sia che si tratti di un portiere come di un suo parente) essa e' corretta in quanto tale persona si e' fatta garante della consegna in mano sua; Se, alla luce di tutto cio', valutera' di poter contestare la richiesta, potra' farlo presso il giudice di pace oppure la commissione provinciale tributaria.
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