Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 novembre 2005
Domanda 25 novembre 2005
Buongiorno, ho ricevuto ieri 22/11/2005 per posta un verbale per eccesso di velocita' registrato il 08/09/2005 alle ore 8:29 sulla SP 240 (da un vigile urbano del comune di Carentino AL) per 370 euro piu' decurtazione di 10 punti: "E' stato accertato che il veicolo ivi indicato superava di oltre 40 km/h il limite di velocita' consentito. Il limite fissato per quel tratto di strada in 70 km/h. L'infrazione e' stata accertata mediante dispositivo di controllo di tipo omologato e precisamente Velomatic-512-Min. L.L.P.T. n. 2961 del 27/11/89 e segg. sul quale sono state effettuate le previste verifiche preventive. La velocita' rilevata dall'apparecchiatura e' stata di 119 km/h, e detratta la tolleranza del 5% e comunque di almeno 5 km/h, ne consegue la violazione ivi indicata. L'azione non e' stata contestata immediatamente poiche' l'accertamento e' stato effettuato tramite apposito apparecchio di rilevamento direttamente gestito e nella disponibilita' della p.m. il quale ha consentito la determinazione dell'illecito in tempo successivo, visto il necessario sviluppo del fotogramma. Inoltre si giustifica la mancata immediata contestazione con il decreto prefettizio nr. 269/2002 e succ. integrazioni che dovrebbe (dove posso verificarlo?) indicare la SP 240 con caratteristiche di elevato traffico. Dalle violazioni suddette ne consegue la decurtazione di n. 10 per il conducente o la sanzione amministrativa aggiuntiva se non viene indicato entro 60 gg. Avrei bisogno di avere una risposta ai seguenti quesiti: 1) Prima di inviare il ricorso al GdP puo' essere utile richiedere al comando dei vigili urbani di Carentino il certificato di taratura per l'apparecchio in questione? (ritengo assolutamente improbabile la velocita' che mi viene contestata!).
2) Se mancasse l'adeguata segnaletica, posta regolarmente ad ogni incrocio e' possibile avere maggiori probabilita' di vincere il ricorso?
3) Il fatto che l'apparecchio sia stato occultato e posto in una strada extraurbana nell'orario in cui la gente si reca normalmente al lavoro, non sembrerebbe uno di quei casi tanto dibattuti in cui il comune deve far cassa sulle spalle dei pendolari? Come vengono normalmente analizzate queste casistiche dai GdP?
4) Infine, vi e' quantomeno la concreta possibilita' di appellarsi all'incostituzionalita' della norma che prevede l'obbligo di indicare il conducente a distanza di quasi 3 mesi dall'accaduto? e in caso affermativo tale ricorso puo' essere fatto al GdP contestualmente a quello della multa? Ringraziandovi anticipatamente porgo i migliori saluti.
Carlo, da Casale Monferrato

Risposta ADUC
Rispondiamo in ordine.
1) puo' verificare l'effettiva esistenza, per quella strada, del decreto prefettizio che deroga dall'obbligo di fermo recandosi direttamente in Prefettura; riguardo alla taratura non crediamo possa aiutarla molto una verifica presso i vigili. Una recente circolare del Ministero dell'Interno ha infatti precisato che per gli apparecchi misuratori di velocita' in dotazione agli organi di polizia stradale non e' previsto -dalla legge- nessun obbligo in merito. Semmai potrebbe valutare la possibilita' di contestare un errore umano, visto che il velomatic prevede la rilevazione manuale. Cio', eventualmente, esibendo delle prove a sostegno (testimoni od altro) tenendo presente che la parola del vigile vale, per legge, piu' della sua.
2) non e' prevista, per gli apparecchi utilizzati in presenza dei vigili, una particolare segnaletica. Lo ha confermato un recente parere del Ministero dei Trasporti riferendosi ad apparecchi installati all'interno di veicoli anche privi di insegne (puo' trovarlo, come il precedente, sul sito http://www.poliziamunicipale.it/aree/home.asp);
3) vale parzialmente la precedente risposta, aggiungendo che non esiste un orientamento tipo dei vari giudici di pace. L'esito di un ricorso dipende da come questo viene presentato (in termini di validita' delle sue basi), nonche' - e cio' rende di fatto impossibile fare previsioni- da come la pensa soggettivamente il giudice.
4) su questo potremmo essere d'accordo, ma deve considerare che e' stata la stessa Corte Costituzionale a prevedere la cosa, quando ha disposto l'annullamento dell'articolo del C.d.S. che disponeva la decurtazione dei punti al proprietario del mezzo qualora il conducente non fosse stato identificato. Una contestazione del genere quindi e' molto rischiosa. Desideriamo farle presente che il decreto che ha spostato il termine da 30 a 60gg e' stato ritirato, quindi le consigliamo CALDAMENTE di inviare i dati del conducente entro 30gg dalla notifica (se non decide di contestare).
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