Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 novembre 2005
Domanda 22 novembre 2005
Gentile Aduc, grazie per il prezioso servizio che date. Desideravo una informazione: nel marzo 2004 ho acquistato un cellulare philips, a dicembre 2004 ho dovuto farlo riparare per un guasto. Ora lo stesso problema si e' ripresentato ma sembra che la garanzia Philips duri solo 1 anno! Leggendo le altre risposte mi pare di aver capito che il produttore puo' far durare la garanzia anche solo 1 anno ma il venditore deve darne 2, e' corretto? Ma scusate, perche' mai il venditore deve essere responsabile e il produttore no? Se ho capito bene, non comprero' mai piu' un prodotto garantito per meno di due anni dalla casa produttrice, anche perche' non mi sembra neppure giusto nei confronti del venditore.... grazie e resto in attesa di una vostra gentile risposta.
Luca, da Gemona del Friuli

Risposta ADUC
Lei solleva un problema effettivo, generato - tanto per cambiare- da un'incompletezza normativa. La legge che prevede la copertura per due anni rilasciata dal venditore (verso i vizi di produzione) e' infatti molto precisa in termini di diritti (del consumatore) e doveri (del venditore), ma non ha alcuna corrispondenza in termini di responsabilita' del produttore. Manca, cioe', una legge precisa che permetta al venditore, negli stessi termini e per lo stesso periodo, di rifarsi su chi ha prodotto il bene. Questo e' un problema che non riguarda direttamente il consumatore (che in forza alla legge puo' trovare soddisfazione anche, se vuole, davanti ad un giudice) ma che condiziona comunque, e MOLTO, la disponibilita' del venditore. Non a caso questa legge risulta (almeno formalmente) praticamente sconosciuta alla maggioranza dei negozianti che si limitano, quando si presenta un problema su un bene, a rimandare il cliente presso i centri di assistenza (del produttore). Che dobbiamo dirle? Fa bene a privilegiare gli articoli dove il produttore concede un'ampia garanzia, tantopiu' che questa viene in genere resa senza problemi e resistenze. Per documentarsi, puo' visionare le disposizioni di legge in merito contenute nel codice del consumo all'art.128 e segg.: clicca qui
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