Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 novembre 2005
Vi chiedo cortesemente se potete darmi un consiglio su quanto sotto: Ho fatto ricorso su una contravvenzione, la data del ricorso risale a febbraio 2005 e ancora non ho avuto risposta alcuna; il testo del ricorso dice questo:
La sottoscritta Vincenza, nata a Cianciana, proprietaria del veicolo Alfa Romeo al quale viene contestata dal Comando di Polizia Locale di mazzuolo (MN) la violazione all'art. 142 com. 9 commessa in data 4 set 04, in localita' SP EX S. S. 420 all'altezza del KM 18+800 direz. Mantova nel Comune di Gazzuolo (MN). RICORRE. Avverso il Verbale del C.D.S. n. registrato al n. ° Prot. elevato dalla Polizia Locale di Gazzuolo (MN) notificato alla ricorrente tramite il servizio postale in data 30/12/2004 per i sotto elencati motivi:
- prendendo spunto dal Decreto Legge 27/06/2003 n.151 (convertito in Legge 1 Agosto 2003 n. 214) che fa riferimento alla possibilita' di utilizzare mezzi tecnici nei modi previsti dal Decreto Prefettizio, la stessa normativa prevede che, se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli Agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'Art.45 com 6, del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285.
- Pertanto, visto che la Legge e' entrata in vigore in data 1 Agosto 2003, tutte le omologazioni precedentemente rilasciate non possono essere valide per le postazioni fisse, come quella che ha accertato la violazione contestata al ricorrente perche', da come e' scritto nel verbale dall'Ufficio accertatore, trattasi di Modello Autovelox 104/c2 in POSTAZIONE FISSA.
- Infatti se e' vero che quelle attrezzature per il controllo della velocita' sono omologate e affidabili, quando furono omologate le prove venivano eseguite con la presenza costante sul posto del verbalizzante per annotare eventuali errori evidenti della macchina. Quindi, non vi e' il divieto di utilizzo di queste apparecchiature dentro i cosiddetti "gabbiotti", ma se la strumentazione non e' stata omologata di nuovo e per tale specifico uso, nel "gabbiotto" deve starci anche l'Agente, cosa praticamente impossibile.
- A sostegno di quanto sopra esposto, la ricorrente allega al presente ricorso la nota di risposta del Ministero dei Lavori Pubblici Prot. 3610 datata 8/11/2004 alla Polizia Municipale di Treviso, dove viene specificato che i rilevatori di velocita' attualmente in uso, avendo in riferimento le norme precedenti al Decreto Legge27/06/2003 n. 151, convertito in Legge in data 1 Agosto 2003 n. 214, sono utilizzabili solamente con la presenza degli Agenti accertatori e attualmente sono al vaglio del Min. LL.PP. le richieste di omologazioni di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter non e' ancora concluso.
- Inoltre, mancando l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto non vi e' stata, precisa identificazione del trasgressore, ossia di "colui il quale conduceva il veicolo al momento dell'infrazione", quindi manca la sicura unicita' di soggetto tra il proprietario del veicolo e il conducente trasgressore dello stesso, non essendo stato quest'ultimo in alcun modo identificato; ne' dall'ufficiale preposto, ne' mediante comunicazione da parte del proprietario del veicolo. Pertanto:
- ai sensi di quanto disposto con sentenza della Corte Costituzionale (n 27 del 2005), e' stato dichiarato illegittimo l'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada, nella parte in cui si afferma che "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".
- la Consulta, ha ritenuto dunque "fondate le censure di violazione dell'articolo 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa da' vita a una sanzione assolutamente sui generis. di carattere schiettamente personale".
- la parte del verbale relativa alla decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida del ricorrente proprietario del veicolo e' da ritenersi nulla. Per tutto quanto sopra esposto chiedo l'archiviazione del verbale al CdS registrato al num. 7.574/04 elevato dalla polizia Locale di mazzuolo (MN) in data 4/09/2004 e notificato al ricorrente in data 30/12/2004. CHIEDO INOLTRE LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DI GIUDIZIO. Allegati:
- Copia del verbale di Accertamento e contestazione.
- Copia della nota del Ministero dei Lavori Pubblici.
Sapreste dirmi cosa devo fare? Se c'e' un termine di scadenza per il ricorso? Non vorrei tra qualche hanno vedermi recapitare una multa raddoppiata o triplicata. Grazie in anticipo.
Carmelo, da Parma
La sottoscritta Vincenza, nata a Cianciana, proprietaria del veicolo Alfa Romeo al quale viene contestata dal Comando di Polizia Locale di mazzuolo (MN) la violazione all'art. 142 com. 9 commessa in data 4 set 04, in localita' SP EX S. S. 420 all'altezza del KM 18+800 direz. Mantova nel Comune di Gazzuolo (MN). RICORRE. Avverso il Verbale del C.D.S. n. registrato al n. ° Prot. elevato dalla Polizia Locale di Gazzuolo (MN) notificato alla ricorrente tramite il servizio postale in data 30/12/2004 per i sotto elencati motivi:
- prendendo spunto dal Decreto Legge 27/06/2003 n.151 (convertito in Legge 1 Agosto 2003 n. 214) che fa riferimento alla possibilita' di utilizzare mezzi tecnici nei modi previsti dal Decreto Prefettizio, la stessa normativa prevede che, se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli Agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'Art.45 com 6, del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285.
- Pertanto, visto che la Legge e' entrata in vigore in data 1 Agosto 2003, tutte le omologazioni precedentemente rilasciate non possono essere valide per le postazioni fisse, come quella che ha accertato la violazione contestata al ricorrente perche', da come e' scritto nel verbale dall'Ufficio accertatore, trattasi di Modello Autovelox 104/c2 in POSTAZIONE FISSA.
- Infatti se e' vero che quelle attrezzature per il controllo della velocita' sono omologate e affidabili, quando furono omologate le prove venivano eseguite con la presenza costante sul posto del verbalizzante per annotare eventuali errori evidenti della macchina. Quindi, non vi e' il divieto di utilizzo di queste apparecchiature dentro i cosiddetti "gabbiotti", ma se la strumentazione non e' stata omologata di nuovo e per tale specifico uso, nel "gabbiotto" deve starci anche l'Agente, cosa praticamente impossibile.
- A sostegno di quanto sopra esposto, la ricorrente allega al presente ricorso la nota di risposta del Ministero dei Lavori Pubblici Prot. 3610 datata 8/11/2004 alla Polizia Municipale di Treviso, dove viene specificato che i rilevatori di velocita' attualmente in uso, avendo in riferimento le norme precedenti al Decreto Legge27/06/2003 n. 151, convertito in Legge in data 1 Agosto 2003 n. 214, sono utilizzabili solamente con la presenza degli Agenti accertatori e attualmente sono al vaglio del Min. LL.PP. le richieste di omologazioni di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter non e' ancora concluso.
- Inoltre, mancando l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto non vi e' stata, precisa identificazione del trasgressore, ossia di "colui il quale conduceva il veicolo al momento dell'infrazione", quindi manca la sicura unicita' di soggetto tra il proprietario del veicolo e il conducente trasgressore dello stesso, non essendo stato quest'ultimo in alcun modo identificato; ne' dall'ufficiale preposto, ne' mediante comunicazione da parte del proprietario del veicolo. Pertanto:
- ai sensi di quanto disposto con sentenza della Corte Costituzionale (n 27 del 2005), e' stato dichiarato illegittimo l'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada, nella parte in cui si afferma che "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".
- la Consulta, ha ritenuto dunque "fondate le censure di violazione dell'articolo 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa da' vita a una sanzione assolutamente sui generis. di carattere schiettamente personale".
- la parte del verbale relativa alla decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida del ricorrente proprietario del veicolo e' da ritenersi nulla. Per tutto quanto sopra esposto chiedo l'archiviazione del verbale al CdS registrato al num. 7.574/04 elevato dalla polizia Locale di mazzuolo (MN) in data 4/09/2004 e notificato al ricorrente in data 30/12/2004. CHIEDO INOLTRE LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DI GIUDIZIO. Allegati:
- Copia del verbale di Accertamento e contestazione.
- Copia della nota del Ministero dei Lavori Pubblici.
Sapreste dirmi cosa devo fare? Se c'e' un termine di scadenza per il ricorso? Non vorrei tra qualche hanno vedermi recapitare una multa raddoppiata o triplicata. Grazie in anticipo.
Carmelo, da Parma
Risposta ADUC
I termini di emissione del ricorso presentato al Prefetto, sono 180 giorni (se spedito ai vigili -come nel suo caso- che poi lo hanno inoltrato al Prefetto; 210 gg. se fosse stato spedito al Prefetto direttamente) + 150 gg. per la notifica successiva. Quindi dovrebbe verificare se il Prefetto ha deliberato entro i termini, perche' per comunicarglielo i tempi ci sono ancora tutti. Nel caso, qui un facsimile per contestare il prefetto: clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti