Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 dicembre 2000
Un mio caro amico, di 20 anni, studente universitario, ha un problema. Il 29 settembre scorso egli e' stato fermato da due ragazze per una via di Milano con la scusa di un sondaggio.
Dopo una lunga chiacchierata, le ragazze hanno detto al mio amico di firmare un modulo al fine di attestare al loro "capo" che avessero svolto, nonostante l'esito negativo (cioe' nessun ordine!!), il loro lavoro (quello di promozione di una encicolepedia musicale in cd-rom).
Il mio amico ha firmato, dopo che piu' di una volta si e' fatto assicurare che non si trattava di acquisto ne' di ordine, ma solamente di un sondaggio. Io conosco il d. Lgs. 50/92, e so che il mio amico aveva il diritto di recesso entro 7 gg, ma visto che le ragazze non lo avvertirono di tale diritto (a conferma, questo, del fatto che non si doveva trattare di acquisto, ne' di ordine, ma solo di un sondaggio), egli poteva recedere entro 60 gg dal giorno in cui ha firmato.
Trascorsi questi 60 gg. il mio amico ha ricevuto una lettera, con la quale gli si preannuncia l'arrivo a casa del materiale ordinato e naturalmente il relativo pagamento.
Il mio amico si sente ingannato. Non ha mai voluto comprare nulla, e le ragazze che lo avevano fermato per strada lo avevano assicurato (forse anche in buona fede) che non si trattava di acquisto. Che possiamo fare??
Si parla di circa 4 milioni di opera, il mio amico non e' benestante e il pagamento di una somma tale rischierebbe di fargli interrompere gli studi universitari per motivi economici.
Conviene instaurare un giudizio? E' competente il giudice di pace? Avra' bisogno di un avvocato? Potrebbe farsi difendere dalla vostra associazione? Vi prego di rispondermi il prima possibile.
Vi ringrazio, e se sara' necessario vi potro' definire meglio i termini della questione.
Dopo una lunga chiacchierata, le ragazze hanno detto al mio amico di firmare un modulo al fine di attestare al loro "capo" che avessero svolto, nonostante l'esito negativo (cioe' nessun ordine!!), il loro lavoro (quello di promozione di una encicolepedia musicale in cd-rom).
Il mio amico ha firmato, dopo che piu' di una volta si e' fatto assicurare che non si trattava di acquisto ne' di ordine, ma solamente di un sondaggio. Io conosco il d. Lgs. 50/92, e so che il mio amico aveva il diritto di recesso entro 7 gg, ma visto che le ragazze non lo avvertirono di tale diritto (a conferma, questo, del fatto che non si doveva trattare di acquisto, ne' di ordine, ma solo di un sondaggio), egli poteva recedere entro 60 gg dal giorno in cui ha firmato.
Trascorsi questi 60 gg. il mio amico ha ricevuto una lettera, con la quale gli si preannuncia l'arrivo a casa del materiale ordinato e naturalmente il relativo pagamento.
Il mio amico si sente ingannato. Non ha mai voluto comprare nulla, e le ragazze che lo avevano fermato per strada lo avevano assicurato (forse anche in buona fede) che non si trattava di acquisto. Che possiamo fare??
Si parla di circa 4 milioni di opera, il mio amico non e' benestante e il pagamento di una somma tale rischierebbe di fargli interrompere gli studi universitari per motivi economici.
Conviene instaurare un giudizio? E' competente il giudice di pace? Avra' bisogno di un avvocato? Potrebbe farsi difendere dalla vostra associazione? Vi prego di rispondermi il prima possibile.
Vi ringrazio, e se sara' necessario vi potro' definire meglio i termini della questione.
Risposta ADUC
La prima cosa da fare, e', quando arrivera' il pacco, di restituirlo, senza aprirlo. Nel frattempo, presenti denuncia contro le -ignote- ragazze (NON contro la ditta) accusandole di averla truffata.
Invii poi una raccomandata A/R in cui, allegando copia della denuncia, specifica di considerare come mai realizzato il contratto, viziato nel requisito essenziale della volonta', diffidando quindi la societa' da inviarle ulteriori richieste. Comunque, le consigliamo di leggere la nostra scheda nell'archivio schede de la SCHEDA PRATICA: i CONTRATTI PER STRADA.
Invii poi una raccomandata A/R in cui, allegando copia della denuncia, specifica di considerare come mai realizzato il contratto, viziato nel requisito essenziale della volonta', diffidando quindi la societa' da inviarle ulteriori richieste. Comunque, le consigliamo di leggere la nostra scheda nell'archivio schede de la SCHEDA PRATICA: i CONTRATTI PER STRADA.
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