Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 dicembre 2000
Domanda 6 dicembre 2000
Sono alla ricerca di un modulo di ricorso per una contravvenzione per eccesso di velocita' rilevata con autovelox e superamento del limite di 44 Km/h. In seguito al ricorso come mi devo comportare riguardo alla richiesta di sospensione della patente di Guida?

Risposta ADUC
Puo' tentare la richiesta di sospensione ed annullamento anche della sanzione accessoria oltre che di quella principale, ricorrendo al giudice di pace entro 30 gg dalla notifica. Se pero' potesse sostenere di non sapere chi si trovasse alla guida dell'auto al momento dell'infrazione, essendo il mezzo utilizzato da piu' persone, potrebbe presentare la relativa autocertificazione alla Polizia, ottenendo una liberatoria sulla sospensione della patente. Per cio' che concerne il tentativo di ricorso al giudice di pace, per contestare la mancanza di fermo immediato, il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore (nel qual caso, pero', ammetterebbe di sapere chi fosse effettivamente alla guida); lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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