Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 novembre 2005
Salve, sono alle prese con un problema di condominio che passo subito a enunciarvi. Il proprietario dell'appartamento del piano terra ha riscontrato sul muro del suo bagno la presenza di una macchia di umido che molto probabilmente proviene dalla colonna verticale della fognatura. Preciso che la volta della stanza non e' stata affatto intaccata. L'amministratore ritiene, credo giustamente, di dover far verificare la situazione da un tecnico, anche perche' parlava di una probabile problematica a livello degli imbraghi, che sinceramente non sono in grado neanche di spiegarvi non essendo a conoscenza della materia; ma il vero problema e' chi dovra' e come si dovra' saldare il costo dell'intervento di ristrutturazione. Infatti, l'amministratore ritiene di dover suddividere la spesa che si andra' a sostenere a millesimi di proprieta' fra tutti i condomini, pertanto nel mio caso anche se non sono collegato a quella colonna ma ad un'altra mi trovero' a pagare per il principio "domani puo' accadere anche a voi". Il tutto non e' stato ancora formalizzato e pertanto prima che cio' avvenga vorrei sapere se e come poter controbattere a questo principio che purtroppo non condivido in quanto io ritengo che il problema riguarda o l'inquilino del primo piano oppure visto che si tratta di colonna, tutti coloro che ad essa sono collegati. Grazie per quanto mi illustrerete.
Luigi, da Capurso
Luigi, da Capurso
Risposta ADUC
Se le perizie e le verifiche rivelassero che il danno riguarda parti comuni, le relative spese dovranno essere divise tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprieta'. La ripartizione potra' interessare solo la parte dei condomini che ne fa uso oppure tutti i condomini ma in misura diversa se l'utilizzo fosse differenziato. Siamo molto generici (e ci riferiamo alla normativa generale, codice civile art. 1123) perche' la questione non e' ancora definita (ne' chiara) e perche' comunque valgono innanzitutto le disposizioni dello specifico regolamento di condominio. Tutto cio' e' superfluo, ovviamente, nel caso che il danno interessi solo parti private. In quel caso la questione riguarda singole persone e non il condominio.
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