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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 novembre 2005
Domanda 11 novembre 2005
Il sottoscritto Romano, residente in Vicenza titolare della seguente utenza cellulare del gestore VODAFONE ITALIA S.p.A.: per il quale ha chiesto in data 15/07/2005 l'applicazione del servizio di portabilita' verso il gestore 3 (H3G S.p.A). ESPONE QUANTO SEGUE: Il giorno 15/07/2005 veniva sottoscritto con il gestore 3 (H3G S.p.A). tramite il negozio autorizzato: AudioVideo Club di Vicenza, Piazzale Giusti 8/10/12, contratto di abbonamento di utenza telefonica cellulare, TuaNove - Promo 19, basato sulla richiesta di portabilita' del suddetto numero di cui il sottoscritto e' legittimo intestatario. Alla data odierna tale portabilita' non risulta ancora eseguita, in spregio a quanto asserito nelle comunicazioni pubblicitarie e in quelle contenute sul sito di 3 (H3G S.p.A). www.tre.it, secondo la quale la e' "Veloce: in pochi giorni 3 ti porta il vecchio numero", con conseguente pregiudizio della possibilita' di fruire del servizio e con l'aggravante di non poter abbattere il costo del canone attraverso il meccanismo delle chiamate ricevute: "Uno sconto di 9,00 euro con cui puoi azzerare il canone se ricevi almeno 200 minuti di chiamate". Con riferimento all'allegata lettera, inviata via fax in data 08/10/05 si precisa che nessuna risposta scritta e' giunta relativamente alla richiesta di risarcimento danni, cosi' come invece previsto dall'art. 8, punto 4, della delibera 179/03/CSP dell'Autorita' Garante per le Comunicazioni. "In caso di rigetto, la risposta in esito al reclamo e' in forma scritta, e' adeguatamente motivata ed indica gli accertamenti compiuti (omissis)". Si fa nuovamente presente che tale rimborso risulta dovuto in virtu' dell'articolo 11, punto 2, della medesima delibera n. 179/03/CSP dell'Autorita' Garante per le Comunicazioni: "Per gli inadempimenti contrattuali ed il mancato rispetto degli standard di qualita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a, gli organismi di telecomunicazioni fissano ed indicano nelle carte dei servizi e nella documentazione di fatturazione, i casi di indennizzo a richiesta e di indennizzo automatico e i relativi importi che devono essere univocamente determinabili e proporzionati al pregiudizio arrecato. In ogni caso, gli organismi di telecomunicazioni corrispondono un indennizzo rispondente ai requisiti sopra indicati per i ritardi nella fornitura del collegamento iniziale, ivi compresi i casi in cui il collegamento e' fornito al proprio cliente mediante servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale". L'assenza nella Vs. carta dei servizi di specifici riferimenti ai disservizi relativi al servizio di Mobile Number Portability (MNP) non costituisce pertanto motivo di rigetto della richiesta di rimborso ma, viceversa, costituisce ulteriore inadempienza della Vs. Societa' in ordine a quanto stabilito dall'Autorita' Garante. D'altro canto, la recente delibera 104/05/CSP in materia di "qualita' e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri" indica come obbligatorio l'indicatore del "tempo, che intercorre tra l'ora in cui e' stato registrato l'ordine valido dall'operatore e l'ora in cui il servizio e' realmente disponibile per l'uso da parte del richiedente il servizio" laddove la sola attivazione di una SIM provvisoria non puo' essere considerato titolo sufficiente a ritenere il servizio della MNP richiestovi "realmente disponibile". Per tutti questi motivi, nulla ricevendo entro ulteriori 10 giorni dalla data della presente, il sottoscritto si vedra' costretto a richiedere all'Autorita' Garante l'apertura di un nuovo procedimento di infrazione richiedendo vengano applicate le sanzioni previste all'art. 12 della delibera 179/03/CSP". La presente serve pertanto quale formale diffida alla Societa' 3 (H3G S.p.A). Affinche' provveda all'immediata esecuzione delle gia' citata portabilita', informando che il perdurare di tale disservizio oltre il termine di ulteriori 10 giorni dalla data odierna costringera' lo scrivente ad agire, in eventuale concorso con terzi, presso le competenti sedi, non ultime quelle civili, per la tutela del proprio interesse. Richiedo inoltre il risarcimento di 60,00 euro ai sensi di quanto stabilito all'art. 24 della "Carta dei Servizi": "nella misura di euro 6,00 al giorno con un massimo di 60,00 euro". Con riserva di richiedere il risarcimento per il maggiore danno relativo alla maggior durata del disservizio, perdurante dal 15/07/2005 ad oggi. Distinti saluti.
Romano, da Vicenza

Risposta ADUC
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