Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 dicembre 2000
Ho presentato ricorso al Giudice di pace di Pisa, per una multa a seguito di eccesso di velocita’, rilevata con "autovelox".
Il Giudice di Pace non ha accettato il ricorso perche’ inoltrato a mezzo del servizio postale e non a mano, come previsto dalle "regole generali stabilite dal Codice di procedura Civile, che prevedono la consegna degli atti a mani del cancelliere del giudice adito".
"Che tale modalita’, mancando negli artt.22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n°689 (e successive mod.) una norma derogativa al riguardo, costituisce l'unico mezzo per portare all'esame del giudice l'atto d'impulso processuale"
Il ricorso e’ stato dichiarato improcedibile.
Siete d'accordo?
Il Giudice di Pace non ha accettato il ricorso perche’ inoltrato a mezzo del servizio postale e non a mano, come previsto dalle "regole generali stabilite dal Codice di procedura Civile, che prevedono la consegna degli atti a mani del cancelliere del giudice adito".
"Che tale modalita’, mancando negli artt.22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n°689 (e successive mod.) una norma derogativa al riguardo, costituisce l'unico mezzo per portare all'esame del giudice l'atto d'impulso processuale"
Il ricorso e’ stato dichiarato improcedibile.
Siete d'accordo?
Risposta ADUC
Si', siamo d'accordo. E' la legge. Tra l'altro, lo facciamo anche presente e lo abbiamo indicato in calce al modulo, anche perche' non vediamo come si potrebbe ovviare ad una norma di legge cosi' precisa.
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