Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 novembre 2005
La forus ingannava e continua ad ingannare la gente!!!! Pi4564 - forus-spese istruttoria pratica Provvedimento n. 13955. L'autorita' garante della concorrenza e del mercato Nella sua adunanza del 13 gennaio 2005. Sentito il relatore professor Giuseppe Tesauro; Considerato quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO. Con richiesta di intervento pervenuta in data 31 maggio 2004, integrata da ultimo in data 7 luglio 2004 con l'identificazione del committente, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario televisivo diffuso da Forus S.p.A., sull'emittente televisiva Rete Quattro di Mediaset, alle ore 9.11 del giorno 16 giugno 2004 relativo all'erogazione dei prestiti ai dipendenti pubblici. Nella richiesta si lamenta che il suindicato messaggio sarebbe stato idoneo ad ingannare i consumatori, in quanto le condizioni di offerta dei finanziamenti pubblicizzati sarebbero state diverse da quelle effettivamente praticate, con riguardo alle spese di istruttoria. In particolare, contrariamente a quanto pubblicizzato, sarebbero state richieste elevate spese di istruttoria, a fronte dell'erogazione di un finanziamento, almeno dall'Ufficio di Siracusa della Forus S.p.A. A conferma di cio' il denunciante ha allegato alla segnalazione copia dei documenti attestanti il finanziamento ricevuto, nonche' copia di una ricevuta dalla quale risulta che ha dovuto versato, a fronte di tale finanziamento, 250 euro per spese d'istruttoria.
II. MESSAGGIO Il messaggio e' costituito da uno spot televisivo della durata di circa 30 secondi, nel quale compare un attore, a mezzo busto, che spiega le tipologie di finanziamenti disponibili per i dipendenti pubblici, che vengono offerti dalla Forus S.p.A. Mentre l'attore illustra degli esempi di finanziamenti, gli stessi sono riportati per esteso, a lato del volto dell'attore, con carattere grafico evidente e di colore nero (in particolare, sono riportati degli ammontare dei finanziamenti, il TAN e il TAEG). Sotto tali esempi, compare la scritta in sovra impressione, con carattere grafico evidente e di colore verde brillante, "senza spese di istruttoria".
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI. In data 26 luglio 2004 e' stato comunicato alle societa' Forus S.p.A e Recall S.r.l., in qualita' di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle condizioni del finanziamento pubblicizzato.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, si richiedeva alle societa' Forus S.p.A. e Recall S.r.l., in qualita' di operatori pubblicitari, di fornire informazioni e documentazione riguardanti le modalita' di erogazione dei finanziamenti pubblicizzati, con particolare riguardo alle spese di istruttoria richieste, le attivita' a fronte delle quali i clienti sono tenuti a corrispondere spese di consulenza posticipate e l'ammontare delle spese di consulenza posticipate versate dai clienti. Successivamente alla richiesta di informazioni non e' pervenuta alcuna risposta da parte degli operatori pubblicitari. In data 26 ottobre 2004 e' stato richiesto alle societa' Forus S.p.A. e Recall S.r.l., in qualita' di operatori pubblicitari, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio segnalato, con riguardo all'informazione contenuta nel messaggio pubblicitario "senza spese d'istruttoria". Non e' pervenuta alcuna memoria o documentazione a seguito della comunicazione del provvedimento di attribuzione dell'onere della prova. In data 3 novembre 2004 e' stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. DELIBERA, che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalle societa' Forus S.p.A. e Recall S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicita' ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione. L'inottemperanza alla presente delibera e' punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro. Il presente provvedimento verra' comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.
Francesco, da Torino
I. RICHIESTA DI INTERVENTO. Con richiesta di intervento pervenuta in data 31 maggio 2004, integrata da ultimo in data 7 luglio 2004 con l'identificazione del committente, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario televisivo diffuso da Forus S.p.A., sull'emittente televisiva Rete Quattro di Mediaset, alle ore 9.11 del giorno 16 giugno 2004 relativo all'erogazione dei prestiti ai dipendenti pubblici. Nella richiesta si lamenta che il suindicato messaggio sarebbe stato idoneo ad ingannare i consumatori, in quanto le condizioni di offerta dei finanziamenti pubblicizzati sarebbero state diverse da quelle effettivamente praticate, con riguardo alle spese di istruttoria. In particolare, contrariamente a quanto pubblicizzato, sarebbero state richieste elevate spese di istruttoria, a fronte dell'erogazione di un finanziamento, almeno dall'Ufficio di Siracusa della Forus S.p.A. A conferma di cio' il denunciante ha allegato alla segnalazione copia dei documenti attestanti il finanziamento ricevuto, nonche' copia di una ricevuta dalla quale risulta che ha dovuto versato, a fronte di tale finanziamento, 250 euro per spese d'istruttoria.
II. MESSAGGIO Il messaggio e' costituito da uno spot televisivo della durata di circa 30 secondi, nel quale compare un attore, a mezzo busto, che spiega le tipologie di finanziamenti disponibili per i dipendenti pubblici, che vengono offerti dalla Forus S.p.A. Mentre l'attore illustra degli esempi di finanziamenti, gli stessi sono riportati per esteso, a lato del volto dell'attore, con carattere grafico evidente e di colore nero (in particolare, sono riportati degli ammontare dei finanziamenti, il TAN e il TAEG). Sotto tali esempi, compare la scritta in sovra impressione, con carattere grafico evidente e di colore verde brillante, "senza spese di istruttoria".
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI. In data 26 luglio 2004 e' stato comunicato alle societa' Forus S.p.A e Recall S.r.l., in qualita' di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle condizioni del finanziamento pubblicizzato.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, si richiedeva alle societa' Forus S.p.A. e Recall S.r.l., in qualita' di operatori pubblicitari, di fornire informazioni e documentazione riguardanti le modalita' di erogazione dei finanziamenti pubblicizzati, con particolare riguardo alle spese di istruttoria richieste, le attivita' a fronte delle quali i clienti sono tenuti a corrispondere spese di consulenza posticipate e l'ammontare delle spese di consulenza posticipate versate dai clienti. Successivamente alla richiesta di informazioni non e' pervenuta alcuna risposta da parte degli operatori pubblicitari. In data 26 ottobre 2004 e' stato richiesto alle societa' Forus S.p.A. e Recall S.r.l., in qualita' di operatori pubblicitari, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio segnalato, con riguardo all'informazione contenuta nel messaggio pubblicitario "senza spese d'istruttoria". Non e' pervenuta alcuna memoria o documentazione a seguito della comunicazione del provvedimento di attribuzione dell'onere della prova. In data 3 novembre 2004 e' stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. DELIBERA, che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalle societa' Forus S.p.A. e Recall S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicita' ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione. L'inottemperanza alla presente delibera e' punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro. Il presente provvedimento verra' comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.
Francesco, da Torino
Risposta ADUC
Ringraziamo del messaggio che pubblichiamo su Cara Aduc.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti