Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 ottobre 2005
Domanda 27 ottobre 2005
Cara Aduc sono anche io qui x chiedervi lumi su una questione accadutami ormai tre anni fa, dove non riesco a venirvi a capo, nel settembre del 2002 volendo aprire una attivita' commerciale, prendo in affitto un negozio sito in una palazzina in fine di costruzione. Il proprietario mi garantisce che x la meta' del mese di novembre mi consegnera' le chiavi del nuovo negozio. I primi di novembre faccio il contratto di locazione e fin qui tutto bene. Il problema avviene dopo. vengo a sapere tramite il comune che allo stabile tutto manca l'agibilita' x colpa del costruttore che ha effettuato modifiche non consentite dal comune e siamo ormai alla fine di novembre. logicamente non gli pago il mese di novembre. mi fanno sapere il costruttore e il proprietario che entro il 10 di dicembre tutto si sarebbe risolto. Preparo il tutto x l'inaugurazione e cosi il 13 dicembre posso finalmente aprire contento. Pago normalmente la mensilita' di affitto e comincio la mia attivita'. Il 15 dicembre mi fanno visita i vigili urbani consegnandomi un verbale di 5000,0euro, non potevo aprire xche' non era stata rilasciata l'agibilita'. Vado dal proprietario ma mi dice che non sono problemi suoi, secondo lui andava tutto bene. l'agibilita' verra' poi concessa alla fine di gennaio e logicamente la multa ho dovuta pagarla io. Volevo chiedervi posso intraprendere un'azione legale? Ci sono i presupposti anche x una eventuale danno morale? Se non esisteva l'agibilita' non poteva a mio avviso neanche farmi il contratto di locazione. Grazie della risposta.
Luca, da Macerata

Risposta ADUC
Riteniamo che una rivalsa fosse possibile (pur dipendendo, in parte, dagli accordi scritti eventualmente esistenti al riguardo), ma anche che ormai siano decorsi i termini per un qualsiasi tipo di contestazione e -successiva- azione legale (comunque necessaria vista l'indisponibilita' accertata del proprietario). Visto che si tratterebbe, infatti, di avanzare una richiesta di rimborso danni, il termine di contestazione (anche mancando, nella prima fase, una quantificazione certa) sarebbe di otto giorni dalla loro manifestazione con successiva causa da aprirsi entro un anno. Nel suo caso pensiamo fosse opportuno, addirittura, diffidare formalmente la controparte nel momento in cui il problema e' venuto fuori.
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