Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 ottobre 2005
Cara Aduc, sono proprietaria di una terrazza a livello e so che le spese di manutenzione generalmente vengono ripartite secondo quanto disposto dall'art. 1126cc, ossia - nella misura di 1/3, dal proprietario della terrazza a livello.
- nella misura dei 2/3, da tutti gli altri condomini (escluso il precedente, in quanto "a livello") per i quali la terrazza a livello svolge le medesime funzioni del lastrico solare.
Tuttavia l'amministratore ritiene che le spese debbano essere ripartite seguendo la giurisprudenza minoritaria e quindi in base all'1125cc e cioe': ripartizione in misura pari al 50%, fra i proprietari delle unita' abitative confinanti in linea verticale per quanto riguarda la soletta e la guaina. Integrale sostentamento da parte del proprietario della terrazza a livello dei costi necessari per la pavimentazione. Integrale sostentamento da parte del proprietario dell'unita' abitativa inferiore dei costi necessari per la intonacatura e tinteggiatura del soffitto della propria abitazione. Ora qual e' l'articolo del cod. civile che deve essere effettivamente applicato? E come posso evitare di far applicare l'art. 1125cc, quando di regola si fa riferimento all'art. 1126cc? Esiste qualche legge anche regionale (regione Lazio), regolamento, direttiva comunitaria, sentenza o altro che puo' tutelarmi? Grazie del vostro aiuto.
- nella misura dei 2/3, da tutti gli altri condomini (escluso il precedente, in quanto "a livello") per i quali la terrazza a livello svolge le medesime funzioni del lastrico solare.
Tuttavia l'amministratore ritiene che le spese debbano essere ripartite seguendo la giurisprudenza minoritaria e quindi in base all'1125cc e cioe': ripartizione in misura pari al 50%, fra i proprietari delle unita' abitative confinanti in linea verticale per quanto riguarda la soletta e la guaina. Integrale sostentamento da parte del proprietario della terrazza a livello dei costi necessari per la pavimentazione. Integrale sostentamento da parte del proprietario dell'unita' abitativa inferiore dei costi necessari per la intonacatura e tinteggiatura del soffitto della propria abitazione. Ora qual e' l'articolo del cod. civile che deve essere effettivamente applicato? E come posso evitare di far applicare l'art. 1125cc, quando di regola si fa riferimento all'art. 1126cc? Esiste qualche legge anche regionale (regione Lazio), regolamento, direttiva comunitaria, sentenza o altro che puo' tutelarmi? Grazie del vostro aiuto.
Risposta ADUC
Il problema sta nel capire se si tratta di un lastrico solare (art.1126) o un soffitto, volta o solaio (art. 1125). Da quanto lei ci dice sembra si tratti di un lastrico, ma non glielo possiamo dire al 100%. Sulla base di questa valutazione, confortata da una perizia di un tecnico, potrebbe pretendere il dovuto. Eventualmente lo faccia con una raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
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