Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 ottobre 2005
Domanda 22 ottobre 2005
Mi chiamo Nadia e vi chiedo un parere su una causa contro un corso di inglese della societa' World Wide. Due anni fa, e precisamente ottobre 2003 ho stipulato un contratto con la societa' sopra citata per un corso di inglese. Nello stipulare il contratto, fatto da un dipendente, nonche' amico di amici, ho esposto il problema di essere in attesa dell'esito di un concorso all'universita' di Catania, e' giusto precisare che il corso si sarebbe svolto a Palermo, dicendo che se mai avessi vinto mi dovevo trasferire a Catania. lavoro 36h settimanali e Palermo Catania distano 200 km circa. Mi e' stato detto che non mi dovevo preoccupare, perche' in caso di vincita avrei passato il mio contratto ad un'altra persona, che LORO avrebbero cercato. Ho cominciato il corso e a novembre ho ricevuto la notizia di aver vinto il concorso. sono andata da loro e, dopo la firma del contratto, mi hanno detto che era impossibile trovare qualcuno e che se volevo, dovevo dare io la lista di nomi di persone a cui passare il mio abbonamento. Ho dato la lista, via fax. A gennaio e' andato un mio amico a cui e' stato detto che era meglio x lui fare un nuovo contratto. Conclusione mi sono appellata al giudice di pace e adesso non solo ho perso la causa ma sono costretta a pagare euro 1200,00 di spese processuali, piu' i euro 1900,00 dell'intero corso, che ho gia' pagato! Mi chiedo l'impossibilita' fisica, x esempio abitare a 200km, nel fare una cosa, in questo caso seguire il corso, non ha nessun valore legale??? Il mio diritto a non essere truffata in cosa si esplica? E adesso cosa dovrei fare? Grazie e per favore aiutatemi...
Nadia, da Palermo

Risposta ADUC
Se ci avesse contattato prima l'avremmo messa in guardia sconsigliandole di andare per vie legali senza aver bene valutato la validita', a livello legale, delle sue motivazioni. Il fatto, DETERMINANTE, e' che lei ha firmato un contratto che e' un IMPEGNO a tutti gli effetti. A meno che sul testo dello stesso non fosse prevista (e ne dubitiamo) la facolta' di far subentrare al suo posto altre persone, ora come ora lei NON ha alcun diritto ad obbligare in tal senso la controparte. Con questo non vogliamo dire che non l'hanno messa in mezzo, anzi, e' proprio cosi', ma come minimo dovrebbe poter provare quello che le e' stato promesso a voce per poter minimamente ipotizzare un vizio del consenso (comunque previsto dal codice civile, art. 1427 e segg.). Riguardo l'impossibilita' fisica di utilizzare il servizio, e' chiaro che questo sarebbe stato un buon motivo per chiedere la risoluzione anticipata, offrendosi -come previsto dalla legge e, probabilmente, dal contratto stesso- di pagare una penale. Ma ormai, purtroppo, non ha alternative che attenersi alle disposizioni della sentenza.
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