Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 ottobre 2005
Buongiorno, prima di tutto complimenti per il servizio importantissimo che fornite a tutti noi e grazie! Vorrei brevemente essere aggiornato sulla situazione delle tariffe per il riscaldamento domestico. Da quello che ho letto nelle precedenti e-mail inviate da altri lettori ci sono di fatto due fasce di IVA, una al 10% per uso domestico ed una al 20% per riscaldamento. Il mio gestore locale (GESAM) sostiene di applicare IVA al 20% sempre, "in ottemperanza a direttive giunte dall'ente energia del Ministero delle Finanze". Quindi anche d'estate io pago IVA al 20% nonostante l'uso del riscaldamento sia proibito e loro non possono farci nulla. Quello che mi e' stato detto e' corretto, la GESAM ha diritto di applicare le tariffe con IVA sempre al 20%? Se non lo fosse, che fare? Vi ringrazio dell'attenzione.
Walter
Walter
Risposta ADUC
Non esiste una disposizione di legge in tal senso. Semmai c'e' un incompletezza normativa (la suddivisione e' chiara solo per contratti distinti, non per quelli comuni- misti) che alcuni giudici di pace hanno interpretato a favore del consumatore che chiedeva l'applicazione dell'Iva ridotta del 10% per il periodo estivo. Va fatto eventualmente un ricorso presso il giudice di pace, previo invio di una raccomandata A/R di messa in mora di richiesta di rimborso. Questa va fatta specificando che le norme di legge prevedono l'applicazione dell'Iva al 10% per il gas ad uso domestico ed il 20% per il gas ad uso riscaldamento, che le fatturazioni vengono comunque fatte con l'unica aliquota del 20% nonostante, nel periodo estivo, il riscaldamento non sia utilizzabile per legge. Riferendosi poi alle varie sentenze (giudice di pace di Massa sentenza n. 242 del 11/4/01 e giudice di pace di Ancona sentenza n. 445 del 20/6/03 deve essere richiesta l'applicazione dell'Iva al 10% per il periodo estivo, o meglio per il periodo per il quale per legge e' proibito l'uso del riscaldamento, con relativo ricalcolo delle fatture emesse. Per concludere va dettato un termine di 15gg per provvedere minacciando, in difetto, di adire le vie legali. clicca qui
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