Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 ottobre 2005
Spett.le Aduc, ho ricevuto oggi la vs. newsletter e, incuriosita dall'articolo sulla "tassa dei nonni", ho consultato il vs. sito, da cui ho scaricato la lettera ai Prefetti del 9 maggio 2005. Io e mio marito siamo interessati all'iniziativa perche', ormai da due anni, sosteniamo il peso economico del ricovero in RSA di mia suocera: la retta ammonta a euro 123,84 giornaliere, di cui 66,74 a carico dell'Ausl. Ai 1700 euro mensili a carico del paziente provvediamo versando interamente la pensione dell'interessata, l'assegno di accompagnamento (1259 euro totali) e aggiungendo di tasca nostra circa altri 500 euro. Solo di recente siamo riusciti ad ottenere che contribuissero anche le figlie del fratello defunto di mio marito, trascinandole, con un'azione legale, fin quasi sulla soglia del Tribunale. Al momento del ricovero (gennaio 2004) abbiamo versato 1800 euro di deposito cauzionale infruttifero e mio marito ha dovuto sottoscrivere quale garante l'impegno al pagamento della retta. Trattandosi di RSA convenzionata con il Comune di Bologna, e' stata avviata un'istruttoria sulla situazione patrimoniale e reddituale dei parenti "obbligati" al mantenimento, con cui il Comune ha deciso, in un primo tempo, di contribuire con 3,45 euro giornalieri, motivandolo con la disastrosa situazione economica e di salute dei due fratelli ultraottantenni di mia suocera, per questo "dispensati" dal mantenimento della congiunta. Il contributo e' stato revocato al momento dell'arrivo dell'assegno di accompagnamento; il Comune ha poi esercitato diritto di rivalsa sugli arretrati, chiedendo la restituzione di quanto "elargito" per circa sei mesi. Si noti che io e mio marito, rispettivamente insegnante e pensionato delle Poste, disponiamo di un reddito di circa 2500 euro mensili, viviamo in affitto, non siamo proprietari di immobili ne' lo e' mia suocera: secondo le tabelle del Comune (che abbiamo preteso di avere) saremmo in grado di sostenere un onere di circa 700 euro mensili. Per questo, ripeto, ormai esauriti i pochi risparmi accumulati in una vita, siamo interessati alla Vs. iniziativa e disponibili a dare disdetta dell'impegno economico sottoscritto, come da Voi consigliato. Ci chiediamo pero' quali saranno le conseguenze del nostro atto e se Aduc e' in grado di fornirci assistenza, magari facendo da tramite fra noi e altre famiglie nelle nostre condizioni, per poter condividere i costi di azioni legali. Nel caso fossero utili, posso inviarvi la documentazione relativa a quanto sopra esposto. Fiduciosa in un cortese riscontro alla presente, porgo distinti saluti.
Risposta ADUC
Le motivazioni per le quali siamo ricorsi ai Prefetti sono essenzialmente tre.
1) - La Legge 328 /2000 con la quale gli ultrasessantacinquenni non più in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, sono stati parificati agli handicappati in condizione di gravità. Soggetti che hanno, quindi, diritto ad una assistenza, anche, di 24 ore al giorno, nei limiti delle disponibilità finanziare dell'Ente (!?).
2) - «ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130". Secondo il quale: "per le prestazioni di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Unità sanitarie locali, deve essere presa in considerazione la sola situazione economica dell'assistito". Quindi in base a questa norma il Comune, per chiedere un eventuale contribuzione, può prendere in considerazione solo l'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di sua suocera. ISEE che Le ricordo è molto più basso del reddito IRPEF.
3) - gli artt. 438 e segg. del Codice Civile i quali affermano che, la persona che per qualsiasi motivo (quindi anche una persona giovane e sana) si trova in difficoltà finanziarie può chiedere, rivolgendosi al giudice, gli alimenti ai propri congiunti. Il Giudice, dopo aver individuato gli obbligati stabilisce l'ammontare della cifra dovuta da essi. Quindi, il Comune oltre a sostituirsi illegalmente (nessuna norma lo consente) agli assistiti nella richiesta degli alimenti, si sostituisce anche al Giudice, stabilendo arbitrariamente l'entità della cifra da chiedere ai parenti. Sulla base di queste considerazioni "forti", perché supportate dal Diritto, La invitiamo a rivolgersi, prima al difensore civico regionale, e poi ad un legale per iniziare una causa contro il comune e la Az, USL. Da parte nostra, siamo alla vigilia di una azione nonviolenta (sciopero della fame) diretta ad ottenere l'intervento del Capo dello Stato.
N.b. a seguito della nostro ricorso ai Prefetti, quello della Provincia di Pisa, in data immediatamente successiva, ritenendo fondato il nostro ricorso, ha chiesto chiarimenti alla Regione Toscana, al Comune di Pisa, all'Az Usl. Ad oggi, silenzio assoluto(!?). Cordiali saluti.
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ha risposto Gianfranco Mannini
1) - La Legge 328 /2000 con la quale gli ultrasessantacinquenni non più in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, sono stati parificati agli handicappati in condizione di gravità. Soggetti che hanno, quindi, diritto ad una assistenza, anche, di 24 ore al giorno, nei limiti delle disponibilità finanziare dell'Ente (!?).
2) - «ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130". Secondo il quale: "per le prestazioni di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Unità sanitarie locali, deve essere presa in considerazione la sola situazione economica dell'assistito". Quindi in base a questa norma il Comune, per chiedere un eventuale contribuzione, può prendere in considerazione solo l'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di sua suocera. ISEE che Le ricordo è molto più basso del reddito IRPEF.
3) - gli artt. 438 e segg. del Codice Civile i quali affermano che, la persona che per qualsiasi motivo (quindi anche una persona giovane e sana) si trova in difficoltà finanziarie può chiedere, rivolgendosi al giudice, gli alimenti ai propri congiunti. Il Giudice, dopo aver individuato gli obbligati stabilisce l'ammontare della cifra dovuta da essi. Quindi, il Comune oltre a sostituirsi illegalmente (nessuna norma lo consente) agli assistiti nella richiesta degli alimenti, si sostituisce anche al Giudice, stabilendo arbitrariamente l'entità della cifra da chiedere ai parenti. Sulla base di queste considerazioni "forti", perché supportate dal Diritto, La invitiamo a rivolgersi, prima al difensore civico regionale, e poi ad un legale per iniziare una causa contro il comune e la Az, USL. Da parte nostra, siamo alla vigilia di una azione nonviolenta (sciopero della fame) diretta ad ottenere l'intervento del Capo dello Stato.
N.b. a seguito della nostro ricorso ai Prefetti, quello della Provincia di Pisa, in data immediatamente successiva, ritenendo fondato il nostro ricorso, ha chiesto chiarimenti alla Regione Toscana, al Comune di Pisa, all'Az Usl. Ad oggi, silenzio assoluto(!?). Cordiali saluti.
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ha risposto Gianfranco Mannini
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