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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 settembre 2005
Domanda 26 settembre 2005
Buongiorno, espongo il mio problema: in data 06.09.2005 mi e' stata notificata a mezzo posta una multa con AUTOVELOX per un importo di € 150,76 con la seguente motivazione: circolava alla velocita' di Km/h 102,00, superando di 12,00 Km/h la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita' 90 Km/h). La velocita' e' stata determinata, ai sensi dell'art. 345/2c D. P. R. 16/12/92 N. 495, cosi' come modificato dall'art. 197 D. P. R. 16/9/96 N.610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con un minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura VELOMATIC 512 - MATR. 1693 D. M. N.2961 27/11/89 SUCC. INT. PROD. DA ELTRAFF SRL. utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' indicata sulla risultanza fotografica Km/h 108. La violazione non e' stata immediatamente contestata causa: l'apparecchiatura non consente la rilevazione dell'illecito prima del transito del veicolo. Sentenza 3017/2004 Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. La suddetta violazione comporta la decurtazione di nr. 2 punti sulla patente di guida.
Chido scusa per essermi dilungato tanto, ma l'ho fatto per darvi tutti i dati possibili per un vostro consiglio su come comportarmi in considerazione che: il sottoscritto si e' recato sul luogo della violazione e poi presso il comando dei vigili per visionare la foto e suo malgrado ha potuto constatare che: 1) non esiste alcuna segnaletica fissa che indica la presenza dei rilevatori (al comune mi facevano notare che su una parte del verbale e' indicato che la segnaletica e' mobile e posizionata a c. a. 200 mt. dal punto di rilevazione).
2) l'autovelox in questione era montato sulla corsia opposta (es. corsia verso NORD e la foto e' riferita all'infrazione sulla corsia verso SUD) dove circa 700 mt. prima e' presente un cartello che indica la fine di un limite di velocita' di 70 Km/h ma non indica la velocita' a cui si puo' procedere (trattasi della S. S.18 in Calabria al Km 328.600 direzione SUD).
3) il sottoscritto e' certo e documentabile che non si poteva trovare alla guida dell'autovettura in quanto in servizio presso il suo ufficio, e non riesce a individuare chi poteva essere quel giorno alla guida.
Tanto viene rappresentato per un consiglio sulle azioni da intraprendere in quanto molto confuso anche in seguito a quanto segue tratto da una pagina del Vs. sito.
Con due decreti del 16 maggio '05, la Motorizzazione ha sanato il difetto di regolamento per i piu' diffusi autovelox: il 104/C-2 e il 105 SE. La mancanza di tale regolamento giustificava il ricorso con le motivazioni indicate nel modulo, che rimane utile, quindi, solo per infrazioni precedenti al 16 maggio 2005 e per quelle comminate con altri modelli di autovelox (molto rari).
Ecco i riferimenti: Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1122 del 16.05.2005 per l'Autovelox 105 SE Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1123 del 16.05.2005 per l'Autovelox 104/C-2 Ma e' possibile che ho comunico chi era alla guida oppure mi vengono decurtati i punti a me o ancora peggio se non lo faccio viene aumentata la multa da € 357,00 a € 1.433,00.
Anticipatamente ringrazio e distintamente saluto.
Pino da Lamezia Terme.

Risposta ADUC
1 - non c'e' obbligo di segnalare la presenza dell'autovelox con segnaletica fissa.
2 - nelle strade statali, secondo il Cds, la velocita' massima consentita e' di 90 Kmh.
3 - per la multa non fa specie dove fosse lei, ma dove fosse la sua auto. E se non riesce a dimostrare che fosse altrove, non essendo lei in grado di indicare chi fosse alla guida, il codice prevede, al posto della decurtazione dei punti alla persona che lei eventualmente dovrebbe indicare, una multa di 250/1000 euro per il proprietario del mezzo.
I decreti a cui lei fa riferimento riguardano la possibilita' di utilizzare quei due specifici modelli di autovelox anche senza la presenza degli accertatori.
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