Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 settembre 2005
Abito a Torino. Ho traslocato presso uno stabile di nuova costruzione (sempre situato all'interno dello stesso centro abitato) e una decina di giorni prima ho richiesto il trasloco della linea telefonica. Telecom ha ritardato il trasloco di oltre 60 giorni, millantando cause tecniche di "assenza rete", puntualmente da me contestate mediante raccomandata AR: nello stabile erano infatti funzionanti alcune linee telefoniche (loro asseriscono "provvisorie") per gli allarmi ascensori, lo stabile si trova all'interno di una zona densamente popolata e vedeva gia' installato, a pochi metri, un armadio di derivazione telecom da cui si provenivano codeste linee cosiddette "provvisorie". Gli appartamenti erano gia' cablati e forniti dell'impianto telefonico, con presa numerata. Il costruttore aveva richiesto gli allacci telefonici oltre 9 mesi prima della data di consegna. Dato il ritardo ho richiesto (mediante altra raccomandata) il risarcimento previsto dall'articolo 26 del regolamento di servizio e siccome dopo oltre due mesi ancora non avevo ricevuto risposta, ho scritto al corecom che ha fissato udienza. Nel corso di questa Telecom ha ribadito: "cause tecniche di mancanza rete" (sempre non documentate) che le hanno impedito di procedere nei tempi previsti. Ha asserito inoltre che, essendomi stata data comunicazione del ritardo, decadeva qualunque motivo per richiedere rimborso. Asseriva infine che, come previsto dall'articolo 25, essi non erano comunque tenuti al rispetto dei tempi stabiliti in quanto si era reso necessario un cambio di numerazione. Il funzionario del Corecom, dato il perdurante disaccordo e la necessita' di approfondimenti, ha dunque proposto un rinvio dell'udienza che ho accettato. Ebbene, io ho letto e riletto l'articolo 25 il quale recita: "Il Cliente che intende traslocare la propria linea telefonica deve darne comunicazione a Telecom Italia che provvedera' all'effettuazione di detto trasloco entro i tempi concordati con il Cliente all'atto della relativa richiesta e comunque entro 10 giorni dalla richiesta o secondo i tempi concordati con il Cliente e ove tecnicamente possibile al mantenimento dello stesso numero" e mi pare che (nonostante sia scritto in maniera volutamente bizantina) il senso sia: a. Telecom e' tenuta ad effettuare il trasloco entro dieci giorni, salvo che abbia CONCORDATO con il cliente qualcosa di diverso al momento della richiesta o dopo (cosi' non e' avvenuto perche' io ho sempre contestato la loro posizione, peraltro sempre contradditoria e non documentata; inoltre il fatto che telecom mi abbia pure comunicato il ritardo non significa che io fossi d'accordo: "comunicare" e' diverso da "concordare").
b. Inoltre Telecom e' tenuta al mantenimento del numero, ove tecnicamente possibile (e in questo caso non ho nulla da obiettare, ho accettato di buon grado il cambiamento del numero).
Nessun accenno, in codesto articolo alla possibilita' di cause tecniche che impediscano il rispetto dei termini contrattuali.
Non mi pare, invece, che si debba intendere, come vorrebbero farmi credere, che sono tenuti al rispetto dei tempi e/o a concordare con il cliente i tempi SOLO NEL CASO SI POSSA TECNICAMENTE MANTENERE IL VECCHIO NUMERO. Sono poi pressoche' sicuro (visto con i miei occhi) che le cause tecniche che Telecom si ostina a non voler rivelare, consisterrero in un lavoro di circa mezza giornata che e' stato eseguito pochi giorni prima della fine di marzo, vale a dire la realizzazione di alcuni collegamenti all'interno del suddetto armadio di derivazione. Nessuno scavo e' stato eseguito in quel lasso di tempo. Come mi devo comportare secondo voi? Se saro' insoddisfatto anche della seconda udienza, faccio bene a rivolgermi al giudice di pace o la formula "cause tecniche/mancanza rete" senza documenti che comprovino alcunche', e' giustificazione sufficiente a far aspettare mesi ed anni? Mi risulta infatti che a Torino sia prassi normale di Telecom ritardare i collegamenti negli stabili di nuova costruzione. Ricorrendo al giudice di pace corro il rischio di dover pagare spese legali e/o rimborsare Telecom delle stesse?
Marco, da Torino
b. Inoltre Telecom e' tenuta al mantenimento del numero, ove tecnicamente possibile (e in questo caso non ho nulla da obiettare, ho accettato di buon grado il cambiamento del numero).
Nessun accenno, in codesto articolo alla possibilita' di cause tecniche che impediscano il rispetto dei termini contrattuali.
Non mi pare, invece, che si debba intendere, come vorrebbero farmi credere, che sono tenuti al rispetto dei tempi e/o a concordare con il cliente i tempi SOLO NEL CASO SI POSSA TECNICAMENTE MANTENERE IL VECCHIO NUMERO. Sono poi pressoche' sicuro (visto con i miei occhi) che le cause tecniche che Telecom si ostina a non voler rivelare, consisterrero in un lavoro di circa mezza giornata che e' stato eseguito pochi giorni prima della fine di marzo, vale a dire la realizzazione di alcuni collegamenti all'interno del suddetto armadio di derivazione. Nessuno scavo e' stato eseguito in quel lasso di tempo. Come mi devo comportare secondo voi? Se saro' insoddisfatto anche della seconda udienza, faccio bene a rivolgermi al giudice di pace o la formula "cause tecniche/mancanza rete" senza documenti che comprovino alcunche', e' giustificazione sufficiente a far aspettare mesi ed anni? Mi risulta infatti che a Torino sia prassi normale di Telecom ritardare i collegamenti negli stabili di nuova costruzione. Ricorrendo al giudice di pace corro il rischio di dover pagare spese legali e/o rimborsare Telecom delle stesse?
Marco, da Torino
Risposta ADUC
Concordiamo con la sua lettura dell'art.26 delle Condizioni Generali, perche' se cosi' non fosse, senza dover addurre una giustificazione plausibile dei ritardi tecnici, il gestore avrebbe sempre carta bianca (e non e' escluso che, nei suddetti termini, questa clausola potrebbe anche essere considerata vessatoria). Le consigliamo di presentare anche questo ragionamento sia in sede di conciliazione che nell'eventuale contenzioso. Per quest'ultimo, il rischio che lei ricorda c'e' sempre.
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