Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 settembre 2005
Cara Aduc, tra pochi giorni avro' udienza dal giudice di pace di Canelli. Il motivo e' un verbale dell'11/01/2005 che mi e' stato spedito 23/03/2005 a casa dal consorzio "Comunita' Collinare tra Langhe e Monferrato" - Polizia Municipale di Canelli, per l'infrazione al C.d.s. 142/8 poiche' circolavo di 30Km/h al disopra dei limiti. Loro dichiarano che, "il sottoscritto transitava all'altezza di Reg. Secco direzione Canelli" ma da miei accertamenti, documentanti con foto, che portero' in sede di ricorso, mi risulta che transitavo sulla S.P.N. °6 al Km 26+50. L'autovelox e' un VELOCIMATIC MOD. 512. Nessuno mi ha fermato in quanto non vi erano pattuglie e quella con l'autovelox era ben nascosta in quanto non mi sono accorto di nulla. La motivazione della mancata contestazione e' cosi motivata sul verbale: "La violazione non e' stata immediatamente contestata causa: La determinazione dell'illecito e' avvenuta quando il veicolo era a distanza dal posto di accertamento, o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei medio regolamentari. "In mi vengono richiesti 2 punti di decurtazione. Volevo porvi 3 domande:
1) Puo' una comunita' Collinare Farmi una contravvenzione su una strada provinciale?
2) L'autovelox e' a norma con le nuove leggi e poteva essere utilizzato?
3) La motivazione per la mancata contestazione ha senso?
4) Quale motivazione e' meglio impugnare in sede di ricorso?
Simone, da Monastero Bormida
1) Puo' una comunita' Collinare Farmi una contravvenzione su una strada provinciale?
2) L'autovelox e' a norma con le nuove leggi e poteva essere utilizzato?
3) La motivazione per la mancata contestazione ha senso?
4) Quale motivazione e' meglio impugnare in sede di ricorso?
Simone, da Monastero Bormida
Risposta ADUC
1 - e' la polizia di Canelli.
2 - in linea di massima si', ma occorre verificare le omologhe.
3 - e' un po' vaga e potrebbe farsi forza con la sentenza n. 9469/2005 della Cassazione.
4 - in sede di ricorso valgono le motivazioni scritte nello stesso. Difficilmente il giudice ne accetta altre. E comunque, con quanto ci ha detto non abbiamo altro da suggerirle.
2 - in linea di massima si', ma occorre verificare le omologhe.
3 - e' un po' vaga e potrebbe farsi forza con la sentenza n. 9469/2005 della Cassazione.
4 - in sede di ricorso valgono le motivazioni scritte nello stesso. Difficilmente il giudice ne accetta altre. E comunque, con quanto ci ha detto non abbiamo altro da suggerirle.
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