Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 settembre 2005
Buongiorno, il 16 settembre dell'anno scorso ho acquistato un lettore mp3 presso un rivenditore Essedi a Bergamo. Lunedi' 13 settembre ho portato l'apparecchio presso il rivenditore perche' non funzionava. L'unica prova leggibile del mio acquisto e' lo scontrino del pagobancot con cui ho pagato al momento dell'acquisto in cui sono indicati l'importo, la data e ovviamente il punto di vendita (all'inizio mi dissero che bastava), ma pare che non sia sufficiente. Oggi mi hanno comunicato che e' necessaria una copia dello scontrino fiscale. Vorrei sapere se e' mio diritto esigere comunque la riparazione in garanzia in quanto posso dimostrare la data e il luogo dell'acquisto? Vi ringrazio.
Ettore, da Casirate d'Adda
Ettore, da Casirate d'Adda
Risposta ADUC
La legge 24/2002 e' quella che responsabilizza il RIVENDITORE per due anni per EVENTUALI VIZI ORIGINARI, che potrebbe essere anche il suo caso. Ricordi al venditore che la stessa legge prevede solo la dimostrazione dell'avvenuto acisto, non citando la parola scontrino da nessuna parte, aggiunga che la stessa legge presuppone che nei PRIMI SEI MESI dall'acquisto il vizio e' esistente, salva dimostrazione contraria da parte del venditore stesso e in maniera ufficiale. Se non dovesse sentir ragioni, invii a questo commerciante una raccomandata A/R di messa in mora in cui presenta la sua richiesta di RIPARAZIONE (una possibilita' deve essere concessa) o SOSTITUZIONE, chiedendo che sia esaudita entro 15 giorni dal ricevimento della stessa raccomandata, minacciando in alternativa le vie legali. Se non dovesse risponderle o lo facesse in modo per lei non esaustivo, si rivolga al giudice di pace (fino a 500 euro si sta in giudizio senza avvocato). clicca qui clicca qui
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