Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 settembre 2005
Buonasera Cara Aduc, la presente per chiederVi un consiglio. In breve Vi descrivo la mia situazione: sono diventato liquidatore di una societa' che ha ricevuto in data anteriore alla mia nomina una cartella di pagamento dall'Agenzia delle Entrate per una sanzione amministrativa. Ne sono venuto a conoscenza quando i termini per il pagamento ridotto erano scaduti da tre giorni. Io ho proceduto comunque con il pagamento ridotto, ma andando a parlare con il Responsabile dell'Ufficio Entrate di competenza, mi e' stato comunicato che non sarebbe servito a nulla e sarebbe stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo. In un successivo incontro, pero', un'impiegata dell'Ufficio Entrate mi ha consigliato di fare ricorso all'iscrizione al ruolo dal momento che in data 12/04/2005 era uscita una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava la Legge su cui si basava il calcolo della sanzione illegittima dal punto di vista costituzionale. La legge in questione e': l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73. La sentenza della Corte Costituzionale e' la n. 144 del 12/04/2005. Vi scrivo poiche' l'avvocato che si occupa delle mie questioni legali mi ha spiegato che il ricorso all'iscrizione a ruolo di una sanzione amministrativa puo' essere fatta solo per vizi propri di forma e quindi sarebbe inutile procedere con l'avvio di un procedimento simile. Ora sono qui a chiedervi se e' possibile che io debba per forza pagare una sanzione che e' calcolata utilizzando un procedimento dichiarato illegittimo. C'e' un modo per evitare di pagare l'intera somma richiesta? Su un importo richiesto di euro; 20.000,00 ne sono gia' stati pagati euro 5.000,00 (equivalente alla sanzione ridotta) e ora chiedono il saldo di euro 15.000,00. Come fare ?????
Vincenzo, da Torino
Vincenzo, da Torino
Risposta ADUC
Purtroppo le dobbiamo confermare cio' che le ha detto il suo avvocato: non e' questione di sostanza ma di procedura. Contro la prima poteva fare ricorso entro i termini di scadenza, mentre ora solo per vizi di forma della stessa.
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