Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 settembre 2005
Il D Lgsl. 185-1999 sulle vendite a distanza (art. 10) dice che per usare il telefono per comunicare con un consumatore, un fornitore deve avere il consenso preventivo di questo. Non ho capito bene cosa questo voglia dire. Preso alla lettera, sembrerebbe che nessuna vendita, o neanche offerta, telefonica possa essere fatta se non a chi ha gia' autorizzato il fornitore (immagino per iscritto): cioe' praticamente a nessuno. L'art. 4 dice gia' che i dettagli del contratto vanno confermati per iscritto. In ogni caso, in base all'art. 10, posso diffidare un fornitore dal contattarmi per telefono per future offerte di beni? Grazie di una vostra risposta.
Giorgio, da Grassina/Firenze
Giorgio, da Grassina/Firenze
Risposta ADUC
Puo' certamente farlo, inviando una raccomandata A/R di diffida, in cui avverte che se continuassero a infastidirla, adira' le vie legali con beneplacito di spese e danni.
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