Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
10 settembre 2005
Cara Aduc, qualche settimana fa ricevo una multa per eccesso di velocita' che riporto integralmente (premetto che alcune frasi sul verbale sono omesse e cosi' le riporto): "Il giorno 18/2/2005 alle ore 12.08 il conducente del veicolo ecc, targato ecc. in localita' via Montanaro di questo comune ha commesso infrazione al codice della strada violando gli articoli sotto riportati: art. 142/8 euro 143,00 perdita punti: 02 Vigendo il limite di Km/h 50 procedeva alla velocita' di Km/h 71 superando di oltre 10 km/h il consentito. Velocita' rilevata con app. Autovelox mod 104/c-2 con videosystem, previo verifica funzioni (omesso). Si e' gia' tenuto conto della tolleranza del 5% prevista dal vigente codice della strada. Omol. ministeriali con D. M 418 del 15/02/91 n 2483 del 10/11/93-n.1012 del 25/02/97 matricola (omessa sul verbale). La documentazione fotografica. Non si e' potuto procedere a contestazione imm. servizio svolto da unica pattuglia posta al controllo del velox 104/c-2 - Impossibile il fermo del veicolo nei modi reg. ri (ex art. 201 c.1/bis lett. e) ". Segue nome verbalizzante Allegato al verbale c'e' anche la lettera in cui mi si chiede di comunicare le generalita' di chi conduce l'auto vista la penalizzazione dei 2 punti sulla patente. Premetto che ho cambiato residenza il 6 dicembre 2004 e che la multa e' stata recapitata la prima volta (intorno ai primi di maggio) all'indirizzo della vecchia residenza dove abita ancora mia madre che non l'ha ritirata in quanto a mio nome. La multa mi e' stata infine notificata solo il 16/8/2005 alla mia nuova residenza. Vi chiedo pertanto se e' possibile fare ricorso poiche' la notifica e' avvenuta dopo 150 giorni o in alternativa per il fatto che non mi hanno fermato subito adducendo come motivo generico l'ex art 201? Vi ringrazio anticipatamente e vi faccio i miei complimenti per il servizio che offrite.
Vito, da Torino
Vito, da Torino
Risposta ADUC
Se lei aveva regolarmente notificato al Pra il suo cambio di residenza, una trentina di giorni di ritardo rispetto ai 150 che il codice indica dall'individuazione del proprietario del mezzo, potrebbero essere considerati eccessivi. Anche la vaghezza dei motivi del mancato fermo sono confortati dalla sentenza n.9469/2005 della Cassazione. Elementi, quesi due, che potrebbero essere validi per tentare un ricorso. Qui un facsimile: clicca qui Per quanto riguarda i punti, se non indica chi fosse alla guida, le giungera' un ulteriore sanzione di 257/1433 euro. Potrebbe fare ricorso chiedendo al giudice di pace di sollevare un'eccezione di incostituzionalita', perche' a nostro avviso e' notevolmente penalizzante che uno, solo perche' proprietario di un mezzo che ha fatto un'infrazione, oltre a pagare la multa debba anche pagarne un'altra spesso molto piu' alta (http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=105060). Il problema e' che la Corte che dovrebbe prendere in esame questo ricorso e' la stessa che ha indicato il metodo ora in auge, e quindi dovrebbe smentire se stessa... Inoltre un giudice di pace si e' gia' pronunciato in materia sull'interpretazione del comma 8 dell'art. 180 Cds con cui si comminano queste sanzioni, sostenendo che se non si risponde alla richiesta si paga la multa, ma se si risponde dichiarando che non si sa chi fosse alla guida non comporterebbe l'ulteriore sanzione: clicca qui Valuti lei. Se se la sente userà lo stesso facsimile di sopra per questo ricorso successivo.
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