Giovedì 4 giugno 2026
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Lettera del consumatore

3 settembre 2005
Domanda 3 settembre 2005
Spett.le associazione in data 3/2/2005 presentavo ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per aver ricevuto un avviso di costituzione in mora relativo al pagamento del canone di fognatura e depurazione dovuto per l'anno 1999, facendo rilevare che detto avviso era stato illegittimamente emesso in quanto il Comune di Gragnano era sprovvisto dei depuratorie che il tributo era prescritto. Il Comune di Gragnano non si costituiva in giudizio all'udienza del 6/6/2005 la controversia veniva trattenuta per la decisione. La predetta commissione decideva cosi': Rileva questa Commissione che se per il passato sorgeva contestazione sul se il canone di depurazione fosse dovuto in assenza di detto impianto ora per quanto disposto con l'art. 14 della legge 36/1994 (legge Galli) questo e' dovuto da utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o che questi siano temporaneamente non funzionanti costituendo unico momento di collegamento tra canone ed il servizio il collegamento diretto o indiretto alla fognatura. In relazione al secondo motivo di doglianza si osserva che l'art. 290 del R. D. n. 1175/31 statuisce una decadenza, ritenuta da parte della giurisprudenza tacitamente abrogata, mentre la prescrizione del diritto si forma con decorso del quinquennio. Il ricorso va, quindi, rigettato con compensazione delle spese di lite ricorrendo giusti motivi. Altra sentenza della Corte di Cassazione tra cittadini e Comune - gestore, invece, sostenevano la legittimita' della loro richiesta in base a un altro principio sancito dalla sentenza n. 96/ 05 della sezione tributaria della stessa Corte, secondo cui « il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce, in base alla legge 5 gennaio 1994 n. 36 (la Legge Galli), un servizio pubblico irrinunciabile che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge; gli utenti di esso, ancorche' potenziali, sono chiamati, in forza dell'articolo 14, a contribuire, con il versamento di un apposito canone, sia alle relative spese di gestione ordinaria che a quelle di installazione e completamento, comprese le spese per il collegamento fognario delle singole utenze ». Invece, secondo la terza sezione civile della Corte di Cassazione, sono ingiustificate le riscossioni dei canoni per il servizio idrico fognario se manca il presupposto della somministrazione del servizio stesso, cioe' l'impianto di depurazione, o anche se i Comuni non dimostrano che i proventi riscossi affluiscano in un fondo «vincolato» del proprio Bilancio, cioe' destinato esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione del depuratore. La Cassazione ha dato ragione ad alcuni utenti di Meta di Sorrento. Quindi questo servizio deve essere pagato oppure dovro' ricorrere alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli per far valere i miei diritti? Come mai ci sono queste controversie tra sezioni differenti della stessa Corte di Cassazione?
Maurizio, da Napoli

Risposta ADUC
La Finanziaria '99 e successive circolari ministeriali hanno affrontato l'argomento. In sintesi, il canone di depurazione e' dovuto in caso di un impianto o se ne sia predisposta la costruzione (anche solo per la costituzione di un fondo a cio' destinato).
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