Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 novembre 2000
Domanda 24 novembre 2000
Spett.le ADUC FUNZIONE SOCIALE
Io sottoscritto Caristo Guido, frequente visitatore del Vostro sito, che reputo di alto livello sia per la qualità che per la quantità delle informazioni, desiderei illustrarVi un mio problema e porVi il quesito cnseguenziale per il quale Vi chiedo una risposta.
In data 4/11/00 mi è stato notificato, tramite Poste, un verbale di contravvenzione redatto in data 14/7/00 dai Vigili urbani di Roma con il quale mi è stata contestata la violazione dell'art. 41/11 C.d.S. "Attraversamento di un incrocio con luce rossa". Premesso che:
a) in quel periodo non mi sono mai mosso dal mio Paese d'origine, nè tanto meno la mia autovettura è stata utilizzata da altre persone;
b) il verbale, tra le avvertenze, al punto 1) così recita:"Poichè non è stato possibile contestare la violazione al conducente del veicolo, il presente verbale...", senza specificare in alcun modo i notivi che hanno impedito al Vigile urbano di procedere alla contestazione immediata della contravvenzione.
Poichè debbo predisporre il ricorso al Prefetto di Roma avverso la suddetta violazione, Vi chiedo come è possibile improntare una difesa efficace, trovandomi nella masima ragione e, qualora ciò fosse possibile, Vi chiedo di indicarmi eventuali sentenze dei giudici che protrebbero risolvere il mio problema.

Risposta ADUC
Non siamo "ADUC Funzione Sociale", ma solo ADUC.
Ricordiamo che per avere maggiori garanzie di riuscita, conviene fare ricorso al Giudice di Pace del luogo dove e' avvenuta l'infrazione invece che al Prefetto, (allegando tutte le prove necessarie a dimostrare che la sua macchina all'ora e nella data della multa era in un altro luogo -senza, non avra' molte possibilita' di riuscita). In aggiunta, potra' contestare anche la mancanza di fermo, ma solo in subordine, poiche' naturalmente si parte dalla negazione della stessa veridicita' della contestazione, senza limitarsi ad obiezioni sul metodo. Puo' anche fare una denuncia ai carabinieri, in quanto potrebbero averle clonato la targa: tutelandosi, cosi', per il futuro.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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