Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 agosto 2005
Domanda 12 agosto 2005
Buongiorno!
Volevo chiedere un'opinione in materia di trasporti marittimi. Un paio di settimane fa, al momento di imbarcarci per la Sardegna, la compagnia di navigazione (Corsica Ferries) ci dice che la nave e' in avaria e percio' ci propone due possibilita' alternative: partenza nel pomeriggio con arrivo di notte oppure rimborso del biglietto e possibilita' di viaggiare con un'altra societa'. Avendo necessita' di arrivare in giornata per prendere l'appartamento dall'agenzia (che certo non potevamo contattare all'una del mattino), abbiamo scelto la seconda possibilita', solo che il biglietto ci e' costato il triplo.
Ora, io avevo tutta l'intenzione di scrivere per chiedere il rimborso della differenza (anzi c'e' da dire che, con la nostra scelta, abbiamo contribuito alla riduzione del danno che avremmo altrimenti subito: ad es. perdita di un giorno gia' pagato, pagamento di una notte in albergo in attesa di contattare l'agenzia il giorno successivo).
Il codice della navigazione e' chiaro e dice che il passeggero ha diritto al risarcimento danni, oltre al rimborso del biglietto, in caso di mancata partenza, il che non e' che un'applicazione dei principi generali del codice civile.
Tuttavia, le "condizioni generali di trasporto" della suddetta compagnia (tacitamente approvate al momento dell'acquisto del biglietto) specificano che: "Anche in caso di soppressione della partenza il Passeggero avra' diritto al solo rimborso del prezzo pagato" e che "Nel caso che il Vettore sopprimesse la partenza annunziata [.] il Passeggero che non intendesse piu' usufruire dei servizi della Societa' avra' diritto unicamente al rimborso dell'ammontare pagato, restando tassativamente escluso ogni risarcimento di danni e rimborso di spese di qualsiasi natura".
E' mai possibile una esclusione di responsabilita' di questa portata?
E ancora, il foro competente sarebbe il foro di Genova, sempre secondo le condizioni generali di trasporto: non si applica in questo caso la regola del foro del consumatore?
Filomena, da Teora

Risposta ADUC
E' evidente che i suoi dubbi sono legittimi. Non ci puo' essere un regolamento che impedisce l'uso di un diritto sancito dalle leggi. Loro possono scrivere cio' che vogliono, ma se un giudice riconosce un danno e li obbliga al pagamento, devono farlo. Lo stesso per il foro competente, sperando solo che, dovendo ricorrere davanti ad un giudice, quest'ultimo non si renda conto della difformita' dopo che ha, su istanza magari dell'armatore, convocato il passeggero davanti al tribunale di Genova (succede, talvolta).
La procedura per richiedere i danni e' quella della messa in mora:
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