Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 agosto 2005
Salve, sono un rivenditore di elettrodomestici e vorrei raccontarvi un piccolo episodio che e' avvenuto nel mio negozio. Un cliente ieri e' venuto ad acquistare due deumidificatori e mi ha chiesto le caratteristiche del loro funzionamento. In particolare voleva un prodotto in grado di fare del fresco visto che entrambi dovevano essere posti in un ambiente chiuso e senza finestre e non poteva comprare dei climatizzatori perche' hanno bisogno di uno sbocco esterno per scaricare l'aria calda e la condensa e lui non ha la possibilita' di situarli esternamente. Ho specificato subito al cliente che i deumidificatori non fanno fresco ma tirano via soltanto l'umidita' presente nell'aria. Nonostante cio', il cliente li ha comprati entrambi, pensando che tirando via l'umidita' la temperatura scendesse ugualmente di 2-3 gradi.
Questa mattina all'apertura del negozio il cliente e' ritornato in negozio e mi ha detto che li vuole sostituiti con una lavatrice visto che i prodotti acquistati non servivano allo scopo per il quale li aveva comprati visto che addirittura generavano del calore e la stanza era piu' calda. Io pero' avevo specificato che i deumidificatori non fanno fresco e gli ho detto che per me non era assolutamente possibile sostituirli visto che lui era cosciente del prodotto che stava acquistando. Pero' il cliente insiste che il prodotto deve essere sostituito visto che non sono passati ancora 7 giorni dalla data di acquisto. Mi potreste dire come devo comportarmi in base alle normative vigenti? Vi ringrazio infinitamente.
Cosimo, da Squinzano/Taranto
Questa mattina all'apertura del negozio il cliente e' ritornato in negozio e mi ha detto che li vuole sostituiti con una lavatrice visto che i prodotti acquistati non servivano allo scopo per il quale li aveva comprati visto che addirittura generavano del calore e la stanza era piu' calda. Io pero' avevo specificato che i deumidificatori non fanno fresco e gli ho detto che per me non era assolutamente possibile sostituirli visto che lui era cosciente del prodotto che stava acquistando. Pero' il cliente insiste che il prodotto deve essere sostituito visto che non sono passati ancora 7 giorni dalla data di acquisto. Mi potreste dire come devo comportarmi in base alle normative vigenti? Vi ringrazio infinitamente.
Cosimo, da Squinzano/Taranto
Risposta ADUC
Ci scusi lo sfogo, ma le associazioni di commercianti non servono neppure a dare i rudimenti sul diritto specifico ai propri associati? Sono tanti i suoi colleghi che si rivolgono a noi, e se possibile li aiutiamo volentieri, ma ogni tanto ci interroghiamo sull'utilita' delle associazioni di categoria.
Venendo alla domanda. I sette giorni per recedere/ripensarci e' un'invenzione, una leggenda metropolitana, che scaturisce dalla cattiva interpretazione della legge 50/92 che prevede il recesso entro 7 giorni, in caso di vendita al di fuori dei locali commerciali (la 185/99 ne prevede 10, per le vendite telematiche).
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A volte i commercianti, a nostro avviso giustamente, consentono il cambio merce di loro spontanea volonta' (per tenersi buono il cliente), permettendo la sostituzione immediata o rilasciando il buono. Ma questi non sono obblighi, sono concessioni del commerciante, strumentali alla fidelizzazione del cliente.
Diverso e' il caso di prodotto difettoso o non conforme. In questo caso il venditore e' obbligato alla garanzia dalla legge 24/02 per due anni:
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Venendo alla domanda. I sette giorni per recedere/ripensarci e' un'invenzione, una leggenda metropolitana, che scaturisce dalla cattiva interpretazione della legge 50/92 che prevede il recesso entro 7 giorni, in caso di vendita al di fuori dei locali commerciali (la 185/99 ne prevede 10, per le vendite telematiche).
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A volte i commercianti, a nostro avviso giustamente, consentono il cambio merce di loro spontanea volonta' (per tenersi buono il cliente), permettendo la sostituzione immediata o rilasciando il buono. Ma questi non sono obblighi, sono concessioni del commerciante, strumentali alla fidelizzazione del cliente.
Diverso e' il caso di prodotto difettoso o non conforme. In questo caso il venditore e' obbligato alla garanzia dalla legge 24/02 per due anni:
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