Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 luglio 2005
Gentile Aduc, chiedo un vs. parere su questioni di mantenimento della classe di merito RC auto. Se io posseggo un'auto con classe di merito 1 e la vendo comprandone una nuova la cui proprieta' cointesto con un'altra persona, e l'assicurazione mi consente il mantenimento della classe 1 nonostante in tal modo si violino le norme presenti nelle circolari ISVAP 502/D e 555/D ed anche nel DPR 45/1981, sono anch'io corresponsabile delle suddette violazioni e relative conseguenze? Se si', in base a quale principio, dato che non sono io a stilare il contratto di assicurazione o a richiedere ufficialmente il mantenimento della classe 1? A prescindere da cio', mi pare assurdo che il mantenimento della classe di merito vada perso per il solo fatto di aver aggiunto un secondo nominativo nell'intestazione della proprieta' dell'auto, anche se poi continuo ad essere io l'intestatario del contratto di assicurazione e di fatto l'utilizzatore dell'auto, secondo voi e' contestabile la normativa ISVAP? Lo chiedo perche' la mia assicurazione e' disponibile a mantenermi la classe di merito nell'auto nuova ma non mi ha detto (l'ho saputo da altre fonti) che, in caso di sinistro da me causato, il cliente rischia la rivalsa parziale. In sostanza la Compagnia ricalcola il premio che avrebbe dovuto pagare se il contratto fosse stato emesso correttamente, e poi si rivale sul cliente per le somme pagate a Terzi in caso di sinistro, nella misura data dal rapporto tra il premio corretto e quello effettivamente pagato grazie all'irregolare mantenimento della classe di merito. In attesa di un vs. gradito parere, grazie e buone ferie.
Giuseppe
Giuseppe
Risposta ADUC
Le stanno applicando un trattamento abbastanza diffuso, conosciuto come classe interna e classe esterna. Per venirle incontro le fanno pagare meno, pero' le dicono che oltre questo piacere non possono andare. Non ha alternative a questa situazione, perche' come lei stesso sa, quando l'intestario di un auto cambia, non c'e' alcun obbligo a mantenere una classe di merito di un altro proprietario, foss'anche attuale proprietario al 50%. Sulla contestabilita' della norma, la vediamo non agiata, perche' di fatto si tratta di un diverso proprietario.
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