Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 luglio 2005
Bonus bollo auto: a dicembre 2002 ha acquistato una nuova auto inviando quella vecchia alla rottamazione considerando i vantaggio offerti, compresa l'esenzione per tre anni dal pagamento del bollo. Di questo si faceva pubblicita', questo era cio' che mi aveva assicurato il venditore. Due mesi fa, parlando con un amico circa il bollo che dovro' pagare a settembre prossimo, mi disse che stanno uscendo casi in cui, di quell'epoca, non era stato concesso il bonus in quanto si erano esauriti i fondi. Effettuato l'accertamento, tramite l'ACI, presso i registri della Regione Piemonte nessun bonum mi risulta accreditato, per cui ora sono un evasore e c'e' da attendersi a breve la richiesta di pagamento, con multa e morosita'. Dalle informazione dello stesso ufficio sembra che la mia sorpresa si stia accomunando a quella di molti altri cittadini. Questa sarebbe, ritengo, una truffa: si invoglia a comprare con una promessa che poi non viene mantenuta (anzi, in questo caso dovrebbe pagare di piu' di quanto sarebbe stato dovuto). E non ho mai sentito o letto che l'agevolazione fosse condizionata alla 'disponibilita'. Ve lo segnalo per accertare se sia veritiero tutto cio' e se sia possibile evitare l'eventuale pagamento ora. Spero non si arrivi a doverne discutere a Mi manda Rai Tre! Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Giovanni, da Fossano
Giovanni, da Fossano
Risposta ADUC
Le riportaimo le condizioni di quell'agevolazione fiscale. Se lei aveva le caratteristiche del caso, non si capisce perche' dovesse risultare moroso. La disponibilita' non c'entra, perche' non venivano anticipati dei soldi, ma c'era un mancato incasso. Faccia una verifica non cercando un bonus che non c'era, ma sulla sua posizione e se la richiesta, da parte del venditore fosse stata presentata cosi' come previsto. Nel caso dovra' presentare ricorso. Ecco le norme: Le agevolazioni in materia di tassa automobilistica riguardano i veicoli nuovi immatricolati dall'8 luglio 2002 al 31 marzo 2003. Occorre però distinguere: per i veicoli immatricolati nel periodo compreso tra l'8 luglio 2002 e il 31 dicembre 2002 oppure nel periodo compreso tra il 13 gennaio e il 31 marzo 2003 è prevista l'esenzione dal pagamento del bollo relativo al primo periodo fisso e alle due annualità successive per i veicoli immatricolati invece nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003 è dovuto il bollo auto relativo al 2003 e l'esenzione è prevista per i successivi due anni, cioè per il 2004 e il 2005. Più esattamente per le autovetture con potenza superiore a 35 kilowatt, si deve pagare la tassa automobilistica gennaio-dicembre 2003 e non è dovuta quella per i periodi gennaio- dicembre 2004 e gennaio-dicembre 2005; invece, per i veicoli con potenza fino a 35 kilowatt si deve pagare la tassa dovuta per il periodo gennaio-luglio 2003 e per il periodo agosto 2003-luglio 2004, mentre non sono dovuti i bolli agosto 2004-luglio 2005 e agosto 2005-luglio 2006. L'obbligo del pagamento del bollo riprenderà, dopo il periodo di esenzione, secondo le normali scadenze. Attenzione: l'esenzione dal bollo permane anche se il veicolo viene poi rivenduto. Perché tale agevolazione abbia effetto è indispensabile che siano presenti tutti i requisiti stabiliti dalla legge, secondo il dettaglio sotto riportato. Il veicolo nuovo di fabbrica deve essere una autovettura fino a 9 posti, compreso il conducente, di potenza non superiore a 85 Kilowatt, acquistato nel periodo compreso tra l'8 luglio e il 31 dicembre 2002 o tra il 13 gennaio e il 31 marzo 2003 (1), oppure nel periodo dal 1° al 12 gennaio 2003 (in quest'ultimo caso, come sopra precisato è dovuto il bollo auto per l'anno 2003 e l'esenzione riguarda i successivi anni 2004 e 2005) acquistato da una persona fisica o da una persona giuridica presso un concessionario (2). E' possibile cointestare il veicolo a due soggetti, di cui uno solo è proprietario dell'auto da consegnare per la rottamazione.
1) La data dell'acquisto è quella dell'immatricolazione.
2) Il venditore deve essere un' impresa esercente l'attività di commercio di veicoli, dotata di relativa iscrizione alla Camera di Commercio. Il veicolo non ecologico da consegnare per la rottamazione non deve essere conforme alle direttive CE n. 91/441 e successive deve essere intestato alla stessa persona fisica o giuridica che acquista il veicolo nuovo oppure a familiare convivente o a soggetto defunto del quale l'intestatario del veicolo nuovo sia erede.
3) E' possibile rottamare un veicolo cointestato nel caso in cui ne venga acquistato uno da intestare ad un solo soggetto: in tal caso occorre che i soggetti cointestatari rilascino una "dichiarazione di consenso" alla rottamazione del veicolo. Deve essere avviato dal venditore alla demolizione presso un centro autorizzato entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo acquistato deve essere richiesta - direttamente o tramite delega -, entro lo stesso termine di 15 giorni, la radiazione al P.R.A. dal venditore, il quale deve rilasciare all'acquirente una attestazione di avvenuta consegna al demolitore (coincide con il certificato liberatorio previsto dal cd. Decreto Ronchi). (4)
(3) La condizione di familiare convivente deve sussistere alla data dell'acquisto del veicolo nuovo e può essere comprovata tramite certificazione (stato di famiglia) o dichiarazione sostitutiva di certificazione. Lo stato di erede può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (4) L'attestazione coincide con il certificato del centro di rottamazione (art. 46 comma 6 Decreto Legislativo n. 22/97). Attenzione: beneficiano delle agevolazioni fiscali anche le Società di leasing; l'autoveicolo non ecologico da consegnare può essere intestato anche all'utilizzatore o a un Suo familiare convivente.
1) La data dell'acquisto è quella dell'immatricolazione.
2) Il venditore deve essere un' impresa esercente l'attività di commercio di veicoli, dotata di relativa iscrizione alla Camera di Commercio. Il veicolo non ecologico da consegnare per la rottamazione non deve essere conforme alle direttive CE n. 91/441 e successive deve essere intestato alla stessa persona fisica o giuridica che acquista il veicolo nuovo oppure a familiare convivente o a soggetto defunto del quale l'intestatario del veicolo nuovo sia erede.
3) E' possibile rottamare un veicolo cointestato nel caso in cui ne venga acquistato uno da intestare ad un solo soggetto: in tal caso occorre che i soggetti cointestatari rilascino una "dichiarazione di consenso" alla rottamazione del veicolo. Deve essere avviato dal venditore alla demolizione presso un centro autorizzato entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo acquistato deve essere richiesta - direttamente o tramite delega -, entro lo stesso termine di 15 giorni, la radiazione al P.R.A. dal venditore, il quale deve rilasciare all'acquirente una attestazione di avvenuta consegna al demolitore (coincide con il certificato liberatorio previsto dal cd. Decreto Ronchi). (4)
(3) La condizione di familiare convivente deve sussistere alla data dell'acquisto del veicolo nuovo e può essere comprovata tramite certificazione (stato di famiglia) o dichiarazione sostitutiva di certificazione. Lo stato di erede può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (4) L'attestazione coincide con il certificato del centro di rottamazione (art. 46 comma 6 Decreto Legislativo n. 22/97). Attenzione: beneficiano delle agevolazioni fiscali anche le Società di leasing; l'autoveicolo non ecologico da consegnare può essere intestato anche all'utilizzatore o a un Suo familiare convivente.
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