Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 novembre 2000
Gentile associazione,
sono un automobilista che come molti e’ stato colpito dal "morbo" dell'autovelox. Dietro consiglio di alcuni amici, che mi hanno parlato di un ricorso contro tale angheria, ho cercato sulla rete qualche notizia utile/documento che potesse aiutarmi in tale impresa ed ho trovato il vostro fac-simile di domanda; detto cio’ sarebbe utile (nel caso avreste la possibilita’) di avere una copia delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, precisamente la sentenza n° 1380 del 8/2/00, la n°4010 del 3/4/2000 ed infine la 10107 del 3/8/2000 in merito a tale riguardo.
sono un automobilista che come molti e’ stato colpito dal "morbo" dell'autovelox. Dietro consiglio di alcuni amici, che mi hanno parlato di un ricorso contro tale angheria, ho cercato sulla rete qualche notizia utile/documento che potesse aiutarmi in tale impresa ed ho trovato il vostro fac-simile di domanda; detto cio’ sarebbe utile (nel caso avreste la possibilita’) di avere una copia delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, precisamente la sentenza n° 1380 del 8/2/00, la n°4010 del 3/4/2000 ed infine la 10107 del 3/8/2000 in merito a tale riguardo.
Risposta ADUC
Le sentenze pubblicate sono reperibili in http://www.giustizia.it (settore Cassazione). Volendo tentare la contestazione del mancato fermo immediato, tenga comunque presente che la decisione finale spettera' al giudice.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc. Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc. Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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