Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
16 luglio 2005
Sono un acquirente di un lettore Dvd Sac D Philips 1000. Un oggetto che ho pagato 2.000,00 euro nel 2001. Un lettore non propriamente "consumer". Questo lettore ha avuto una serie di problemi (progettuali) riconosciuti dalla Philips, che da un anno o piu', ha deciso di ritirare dal mercato. Ora, man mano le macchine presenti sul mercato (e sono tante) vengono presentate ai centri di assistenza, la Philips, che non ha piu' prodotto i pezzi di ricambio, fa una politica di sostituzione, con una macchina DVP 5500 s, (che costa qualche centinaia di euro) dietro versamento di conguaglio a suo favore di 175 euro circa (cifra che cambia da Centro Ass, all'altro). Ritenendo vergognosa tale azione chiedo: e' vero che una legge europea dice che per un tot di anni le aziende produttrici sono obbligate ad avere i pezzi di ricambio dei prodotti mettono sul mercato? E' vero che una legge europea in casi in cui la Azienda produttrice riconosca un problema del genere, sia obbligata a sostituire (anche dietro conguaglio) la macchina con una di PARI VALORE e LIVELLO? Cosa possiamo fare io e tanti altri che nei vari forum hanno avuto lo stesso problema di questa violazione dei diritti? Grazie in anticipo se potrete rispondermi.
Mauro, da Creazzo
Mauro, da Creazzo
Risposta ADUC
Per legge le ditte produttrici devono poter procurare al cliente un pezzo di ricambio nei 10 anni dall'acquisto. Questo vuol dire che i produttori dovrebbero organizzarsi in modo da poter rendere disponibili i pezzi anche se questi uscissero di produzione. Ovviamente, se si e' fuori da ogni termine di garanzia come nel suo caso, alla sostituzione deve corrispondere un pagamento. Pertanto lei puo' formalmente contestare mettendo in mora la casa produttrice (inviando una raccomandata A/R di messa in mora, dettando un termine di 15 gg. per provvedere e minacciando in difetto le vie legali), ma prima deve valutare bene il lato economico della questione, perche' obbligando la controparte a fornirle un pezzo che in realta' e' fuori produzione potrebbe vedersi chiedere un prezzo esoso con giustificazioni tipo l'aver dovuto approntare una macchina apposta per la sua produzione, etc. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' portare la questione davanti ad un giudice di pace, tentando inizialmente una conciliazione. Altra strada, ma sempre complicata, e' quella di obbligare alla garanzia il produttore. Visto il tempo decorso dall'acquisto, rimane solo la possibilita' di sostenere che possa trattarsi di un vizio di tale natura da dover essere ritenuto conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio. Innanzitutto e' necessario un parere professionale di un tecnico di fiducia che rilevi la natura, la gravita' e l'origine del problema. In seguito, per poter sostenere che il problema derivi da un difetto di fabbricazione conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio, occorrera' l'ausilio di un tecnico perito. Conseguentemente, ipotizzando la volontaria immissione sul mercato di un prodotto difettato, si sarebbe nel campo dell'illecito il cui termine prescrizionale e' di 5 anni. Su questa base, con l'aiuto di un legale, si potra' pertanto procedere a contestare facendo causa presso un giudice di pace. clicca qui
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