Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 novembre 2000
Domanda 21 novembre 2000
Ho ricevuto il giorno 18/11/00 mediante raccomandata una multa per eccesso di velocita’ rilevata mediante Autovelox il giorno 12/04/00, cioe’ dopo 7 mesi.
Non esiste un tempo massimo di scadenza per la notificazione del verbale? Una multa puo’ essere notificata anche dopo 7 mesi?

Risposta ADUC
Dalla data di identificazione del trasgressore e la data in cui il verbale viene dato alle poste, non devono essere trascorsi 150 gg. Ne consegue che dovra' verificare tali date sulla base degli atti in suo possesso. Ad ogni modo, poiche' dovrebbe comunque fare ricorso avverso l'eventuale ritardo di notifica (infatti, il ricorso e' obbligatorio, salvo il caso in cui si preferisca pagare), potra' -in caso di dubbio od in assenza di termini- tentare la contestazione del mancato fermo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →