Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 novembre 2000
Violazione articolo 142/2-7 del C.d.S, superando la velocità massima consentita di Km/h 9, limite di Km/h 80. La veloità è stata determinata, ai sensi dell'art.345/2c. D.P.R. 16/12/92 N.495, così come modificato dall'art.197 D.P.R. 16/9/96 N.610. Velocità rilevata dalla polizia Municipale con apparecchiatura "velomatic 512". La violazione non mi è stata contestata immediatamente causa: (art.384 DPR 16/12/92 Nr:495) in quanto l'accertamento è stato effettuato con apparecchiature di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito successivamente al passaggio del veicolo e nell'impossibilità di essere fermato in tempo. Questo è quanto c'è scritto nella raccomandata che ho ricevuto oggi dalla Polizia Municipale del comune di Budoni (NU), per un eccesso di velocità del 05.08.00. L'ammontare della sanzione è di £. 60.600 per sanzione pecuniaria + £. 20.000 per spese, totale £.80.600. Visto che la violazione non mi è stata contestata immediatamente posso fare ricorso in modo da non pagare niente??? Tra l'altro nel verbale parlano che la velocità indicata sulla risultanza fotografica è di Km/h 94 ma a me la foto non è stata recapitata!!!!!
Risposta ADUC
La foto deve andare a vederla presso la Polizia: non possono infatti inviarla, per la privacy (cosi' e' stata interpretata la legge). Volendo, e' possibile tentare la contestazione del mancato fermo, poiche' anche il modello citato dovrebbe consentire il rilievo immediato. Tuttavia, poiche', e' il giudice a valutare nel caso specifico l'opportunita' del fermo immediato, le consigliamo di valutare bene l'opportunita' del ricorso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti