Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 giugno 2005
Domanda 24 giugno 2005
Gentili Sig. avendo necessita' di un vostro parere, vi espongo le mie perplessita' circa quanto mi e' accaduto: Sono stato fermato dalla Polizia Municipale di Palermo, che mi ha multato perche' non avevo esposto il contratto assicurativo della mia autovettura. Ho provveduto al pagamento della contravvenzione. Premetto che alla data della multa, ero regolarmente assicurato e la quietanza di pagamento era stata gia' versata; ma lavorando fuori sede, ed essendo assicurato con una compagnia nella mia citta' di origine, non mi era stato ancora possibile rientrare a casa e sostituire il vecchio tagliando con il nuovo. In seguito ho dimenticato di portare ad un posto di polizia il certificato di assicurazione, cosi' come era scritto sul verbale, entro i 15 gg. Nel frattempo mi e' arrivata per posta un'altra multa, che applicava l'articolo 180 c.d.s. comma 8 (euro;357.00 + 6.63). Immediatamente mi sono recato in un comando dei Carabinieri ed ho esibito il contratto assicurativo con il relativo verbale che mi era stato contestato in precedenza. Ancora, mi e' stata recapitata un'altra multa di 716 euro, art. c.d.s. 193/1. Ora, girovagando su internet, sul sito della Polizia di Stato, all'indirizzo http://www.poliziadistato. it/pds/primapagina/nuovo_cds/art180cds.htm ho letto quanto segue: "art.180 comma 8 CDS contenuti: Chi non esibisce i documenti richiesti in caso di mancanza momentanea dei documenti durante la guida, e' soggetto alla stessa sanzione di chi non li ha mai conseguiti. Cosa e' cambiato L'omissione aveva gia' un'autonoma sanzione, che viene comunque conservata ed alla quale si aggiunge la piu' grave sanzione. La disposizione deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative all'autocertificazione e, quindi, puo' trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esiste o meno. Non si applica, percio', per patente di guida nazionale, documenti dei veicoli italiani ed assicurazione obbligatoria per le quali e' possibile accertare l'esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti telematici." Di conseguenza, gli articoli del C.d.S. che mi sono stati applicati, non sarebbero corretti, in quanto a quanto riportato sul sito della Polizia di Stato. Visto che il periodo di 60gg. per presentare ricorso sta scadendo, gradivo un vostro parere. Vi ringrazio anticipatamente della risposta. Cordiali saluti.
Alessandro, da Siracusa

Risposta ADUC
Se non abbiamo capito male, lei baserebbe il suo ricorso sul fatto che l'organo accertante poteva appurare da pubblici registri il fatto che lei aveva pagato l'assicurazione. Se cosi' fosse, l'avvertiamo che non e' nella ragione, in quanto le polizze assicurative rca, seppur obbligatorie per legge, sono atti tra privati e l'elenco clienti delle compagnie sono differenti dai registri della Motorizzazione, del Pra, ecc. clicca qui clicca qui
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