Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 novembre 2000
Gentilissima spero che almeno voi sappiate aiutarmi. Nell'89 mio marito e’ diventato socio di una coop edilizia. Nel 1994 abbiamo acquisito la proprieta’ dell'immobile mediante atto notarile. Nel 1996 abbiamo venduto questo immobile gravante di ipoteca con accettazione della parte acquirente. mio marito a subito fatto domanda di recesso dalla coop ma questa non veniva accettata in quanto non era presente la domanda di ammissione a socio del nuovo proprietario. Ora la coop ci chiede di versare dell somme relative agli anni 96/97/98/99 come ci dobbiamo comportare visto che noi non siamo piu’ i proprietari dell'immobile? Inoltre il nuovo proprietario vuole che venga estinta l'ipoteca, ma lui ha firmato un contratto dove c'era specificato che la casa veniva venduta con ipoteca (lui si e’ assorbito le rate di mutuo restante)
Risposta ADUC
Per quanto concerne l'ipoteca, occorrerebbe leggere il contratto, ma e' presumibile che l'accollo dell'ipoteca abbia comportato per il compratore (che in fondo e' l'unico interessato alla cancellazione dell'ipoteca sulla sua proprieta') l'onere dell'estinzione. Va dunque letto e valutato lo specifico atto di accollo.
In relazione all'iscrizione alla cooperativa, se e' vero che il subentro non e' stato accettato per validi motivi, avreste dovuto risolvere immediatamente il problema: altrimenti, siete effettivamente rimasti legati alla cooperativa. C'e' da valutare se sia legittimo il loro rigetto: se lo fosse, dovrete pagare e risolvere la questione con il compratore in modo definitivo. Se invece il rifiuto fosse illegittimo, dovrete contestare la cooperativa, citandola se necessario avanti al giudice di pace.
In relazione all'iscrizione alla cooperativa, se e' vero che il subentro non e' stato accettato per validi motivi, avreste dovuto risolvere immediatamente il problema: altrimenti, siete effettivamente rimasti legati alla cooperativa. C'e' da valutare se sia legittimo il loro rigetto: se lo fosse, dovrete pagare e risolvere la questione con il compratore in modo definitivo. Se invece il rifiuto fosse illegittimo, dovrete contestare la cooperativa, citandola se necessario avanti al giudice di pace.
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