Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 novembre 2000
In data 16-11-00 mi e’ stata notificata una multa per divieto di sosta (lasciava il veicolo in sosta sul marciapiede) ART. 158/1-5, datata 24-08-00 e non immediatamente contestata "causa irreperibilita’ del conducente". Premesso che ho effettivamente parcheggiato sul marciapiede (anche se molto largo e quindi non intralciavo assolutamente il passaggio dei pedoni), volevo sapere pero’ se ci sono gli estremi di un ricorso, poiche’ che non mi e’ stata contestata immediatamente la violazione anche se all'interno dell'auto, per altro parcheggiato con le 4 frecce d'emergenza, si trovava mia moglie e un altro amico comune. Inoltre vorrei sapere, sempre che ci siano gli estremi, se il ricorso si effettua solo al Prefetto.
Risposta ADUC
Le domandiamo: come mai gli occupanti della macchina non hanno spostato la macchina, dimostrando in questo modo, un interesse a non intralciare il passaggio?
La difficolta' e' dimostrare che in realta' la multa avrebbe potuto essere contestata immediatamente (come previsto dall'art.200 CdS), mentre cosi' non e' stato fatto.
Comunque, lei puo' scegliere di fare ricorso, chiedendo la sospensione e l'annullamento della multa, entro 60 gg al Prefetto, il quale, mediamente, si limita a chiedere conferma dei fatti, a chi ha contratto la multa, e, in caso di rigetto la multa viene raddoppiata; oppure puo' fare ricorso davanti al Giudice di Pace entro 30 gg, e qui e' necessaria la presenza dell'interessato in udienza, pena il rigetto del ricorso. Comunque, le ricordiamo che il ricorso si inoltra quando si e' sicuri di avere qualche elemento per farlo valere: qui, potrebbero esserci delle difficolta', a meno che la terza persona -non parente- sia disposta a testimoniare -la moglie, difatti, non fa testo.
La difficolta' e' dimostrare che in realta' la multa avrebbe potuto essere contestata immediatamente (come previsto dall'art.200 CdS), mentre cosi' non e' stato fatto.
Comunque, lei puo' scegliere di fare ricorso, chiedendo la sospensione e l'annullamento della multa, entro 60 gg al Prefetto, il quale, mediamente, si limita a chiedere conferma dei fatti, a chi ha contratto la multa, e, in caso di rigetto la multa viene raddoppiata; oppure puo' fare ricorso davanti al Giudice di Pace entro 30 gg, e qui e' necessaria la presenza dell'interessato in udienza, pena il rigetto del ricorso. Comunque, le ricordiamo che il ricorso si inoltra quando si e' sicuri di avere qualche elemento per farlo valere: qui, potrebbero esserci delle difficolta', a meno che la terza persona -non parente- sia disposta a testimoniare -la moglie, difatti, non fa testo.
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