Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 novembre 2000
Domanda 17 novembre 2000
Buon giorno.
Ho ricevuto un verbale che indica la seguente infrazione: 'alla guida del veicolo non si atteneva al segnale di direzione obbligatoria'.
In calce si indica che la violazione e’ stata accertata con videocamera e che, generucamente, 'non e’ stato possibile effettuare la contestazione immediata' (non c'erano neppure).
Il fatto e’ avvenuto in Torino in un corso dove e’ impossibile fuggire!!
La contestazione mi e’ stata notificata oltre 64gg dopo la data dell'accaduto.
Quali possibilita’ di ricorso ho? Vale lo stesso modulo utilizzato per l'autovelox (con diverso riferimento legislativo)?
RingraziandoVi per il consiglio ed il prezioso contributo ai consumatori, invio cordiali saluti.

Risposta ADUC
La multa le e' stata notificata in tempo utile, entro 150 gg dal fatto. Cio' che le rimane da contestare e' la mancanza di fermo: lei puo' far presente il principio indicato all'art.200 CdS, ma sara' poi il giudice a valutare se nel caso specifico il fermo mancante sia o meno contestabile.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc. Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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