Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 novembre 2000
Domanda 17 novembre 2000
Cara Aduc, in data 08/11/2000 mi e’ arrivato un verbale di contestazione che recita: Il soottoscritto "Bianchi" ASS.C. a seguito della rilevazione effettuata il giorno 29/07/2000 da pattuglia composta da V.ISP. "Rossi" e AGT.SC."Verdi" a mezzo apparecchio autovelox, procede all'accertamento della violazione dell'art.142/8.
Alla fine del foglio continua: Io sottoscritto "Bianchi" ASS.C. dichiara di aver notificato il giorno 08/11/2000 a mezzo del servizio postale il presente atto.
Mi puo’ spiegare quando manca l'unicita’ di soggetto tra colui che ha accertato l'infrazione e colui che ha redatto il verbale e soprattutto se nel mio caso si e’ violato tale procedimento, in quanto e’ una terza persona ad accertare l'infrazione e non la pattuglia?
Mi puo’ dire anche qual e’ il Giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione che e’ Latisana (UD) e che carte devo fare per avere la dichiarazione di residenza e se devo allegare anche il verbale nella lettera con la quale faccio ricorso?

Risposta ADUC
Da come ci indica, c'e' la conferma dei due agenti, quindi la formalita' della procedura sembrerebbe rispettata.
Nel caso in cui abbia ulteriori contestazioni da fare (ad esempio la mancanza di fermo immediato), potra' affiancare a questa contestazione anche una valutazione del caso sopra esposto. Il giudice decidera' come interpretare il tutto.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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