Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lavori facciata palazzina

29 agosto 2018
Domanda 29 agosto 2018
Salve possiedo un locale commerciale dato in fitto in un edificio costituito da unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari che non costituiscono giuridicamente un condominio, nel senso che non c'è un condominio registrato nonostante i proprietari abbiano in comune scale e terrazzo. Oggi mi chiedono di partecipare alle spese per il rifacimento dei frontini dei balconi e delle fughe del terrazzo nonostante io abbia rifatto la parte del frontino del balcone sopra al mio locale e nonostante non abbia accesso al terrazzo. Come comportarsi?
Ilaria, dalla provincia di TA

Risposta ADUC
per individuare un condominio non è necessario che sia registrato o che vi sia un amministratore, poichè basta che vi siano parti comuni dell'edificio. Tra queste figurano i muri maestri , le facciate, etc.(art. 1117).
Dall’altro lato il condominio ritiene che i balconi aggettanti, essendo parte integrale della facciata del palazzo, rientrino tra quelle parti su cui l’assemblea ha potere decisionale e di intervento. In particolare la questione si pone per la riparazione di fioriere, ringhiere e frontalini. Chi ha ragione? La risposta è stata data da una recente sentenza della Cassazione 21641/2017 che riprende un’interpretazione ormai consolidata.
A chi appartiene il balcone?
Il balcone è di proprietà del titolare dell’appartamento in quanto prolungamento dello stesso; per cui l’assemblea non può imporgli di effettuare la manutenzione, essendo il costo integralmente a suo carico. Il condomino quindi può decidere se provvedere alle riparazioni o meno, senza dover subire le imposizioni della maggioranza uscita fuori dalla riunione di condominio.
Discorso diverso però vale per:
gli elementi esterni del balcone, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore;
gli elementi decorativi quali fioriere, balconi e parapetti. Tali elementi svolgono una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico; pertanto rientrano tra le parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini. Ciascun condomino sarà tenuto a provvedere alle riparazioni e a contribuire alla spesa «in base ai propri millesimi [2] in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno» (Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 30 aprile 2012, n. 6624 e sentenza 19 gennaio 2000, n. 568).
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