Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lavori in Condominio

2 giugno 2012
Domanda 2 giugno 2012
In un fabbricato condominiale eseguito negli anni '60, composto da tre scale ed elevantesi a 4 piani f.t. oltre interrato occorre rifare l'intonaco ad una facciata (prospetto) del complesso immobiliare.
Le altre facciate (prospetti) sono rivestite in tesserine di grès ceramico secondo le mode del tempo in cui fu costruito l'edificio.
La Legge Regione Piemonte n° 13 impone per il rifacimento degli intonaci di facciata il “cappotto”.
Atteso che il “beneficio termico” riguarda solo una parte degli alloggi del complesso, è possibile applicare al riparto spese l'art. 1123 3° comma?
Visto che la restante parte dei Condòmini non ha beneficio alcuno per il rifacimento della facciata ci si rifà ai commi dell'art. 1123 per non sborsare denaro.
Si potrebbe invero ripartire il costo di rifacimento della facciata secondo il seguente criterio:
? condòmini che ne traggono beneficio in proporzione alle quote millesimali;
? condòmini che non ne traggono beneficio pagano solo il semplice intonaco di finitura e la tinteggiatura.
? Se e quando si farà l'intonaco a cappotto generale del fabbricato i conti andranno rivisti in quanto il beneficio “termico” è pertinente a “tutto il Condominio”.
Segnalo ancora una interessante Sentenza del Tar Lombardia Sez. II del 27 Agosto 2010 n° 4414 la quale “esprime la legittimità del diniego di permesso di costruire relativo aduna facciata condominiale quando manchi l'assenso di tutti i comproprietari pro indiviso.”
Nel caso l'assemblea decidesse di rifare il cappotto conteggiando a “tutti i Condomini” pro quota le spese e gli oneri è possibile informare il Comune che una Sentenza del Tar indica che...... “occorre l'assenso di tutti i proprietari”..... e quindi bloccare i lavori (nel caso non esista l'assenso di tutti i Condòmini?)
Pier Luigi, da Tortona (AL)

Risposta ADUC
una sentenza non equivale ad un testo di legge ma può essere solamente uno spunto utile nel caso di analogia di fattispecie. In linea generale tutte le spese per adeguamenti ad obblighi di legge devono essere ripartite tra tutti i condomini in base all'art. 1123, primo comma, c.c. soprattutto se riguardano parti comuni a tutti i condomini come una facciata di un edificio. A mio avviso la deliberazione di "messa a norma" può essere assunta dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge per la specifica deliberazione.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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