Cara ADUC
Ipoteca prima casa
Domanda
10 ottobre 2013
Istanza di cancellazione Ipotecaria
Il Sottoscritto....
Residente a Padova....
- premesso che, in data 03/02/2004 è stata iscritta ipoteca sull'immobile di cui è usufruttuario, e di cui ha la nuda proprietà, il debito contestato è inferiore ad euro 20.000
- la sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 5771 del 12 aprile 2012, ha ritenuto illegale le iscrizioni di ipoteca immobiliare effettuate dalla società di riscossione per importi inferiori al limite previsto per legge,
- tale limite è stato fissato in 20.000 euro, D.l.n°16 del 2 marzo 2012 convertito in legge n°44 del 26 aprile 2012,
- visto anche che il decreto del fare, l. 219 giugno 2013 n° 69 ha stabilito la non pignorabilità della prima casa per debiti inferiori a 120.000 euro
- visto che i presupposti per il mantenimento della misura cautelare sono insussistenti,
C H I E D E il riesame della posizione nonchè la cancellazione d'ufficio della iscrizione ipotecaria soprascritta, con oneri di iscrizione e cancellazione a carico della società di riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della presente, nonchè la comunicazione tempestiva della avvenuta cancellazione al seguente recapito...... Data e firma. Racc.rr.
Ho inviato la seguente racc ad Equitalia e pc all'Aduc. Vorrei sapere se è corretta a se in effetti ci sono i presupposti per la cancellazione dell'ipoteca come credo. Grazie.
Tamas, da Teolo (PD)
Il Sottoscritto....
Residente a Padova....
- premesso che, in data 03/02/2004 è stata iscritta ipoteca sull'immobile di cui è usufruttuario, e di cui ha la nuda proprietà, il debito contestato è inferiore ad euro 20.000
- la sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 5771 del 12 aprile 2012, ha ritenuto illegale le iscrizioni di ipoteca immobiliare effettuate dalla società di riscossione per importi inferiori al limite previsto per legge,
- tale limite è stato fissato in 20.000 euro, D.l.n°16 del 2 marzo 2012 convertito in legge n°44 del 26 aprile 2012,
- visto anche che il decreto del fare, l. 219 giugno 2013 n° 69 ha stabilito la non pignorabilità della prima casa per debiti inferiori a 120.000 euro
- visto che i presupposti per il mantenimento della misura cautelare sono insussistenti,
C H I E D E il riesame della posizione nonchè la cancellazione d'ufficio della iscrizione ipotecaria soprascritta, con oneri di iscrizione e cancellazione a carico della società di riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della presente, nonchè la comunicazione tempestiva della avvenuta cancellazione al seguente recapito...... Data e firma. Racc.rr.
Ho inviato la seguente racc ad Equitalia e pc all'Aduc. Vorrei sapere se è corretta a se in effetti ci sono i presupposti per la cancellazione dell'ipoteca come credo. Grazie.
Tamas, da Teolo (PD)
Risposta ADUC
a nostro avviso i presupposti ci sono. Tuttavia, la normativa in questione non si esprime sulle situazioni antecedenti alla sua entrata in vigore, nè la giurisprudenza si è ancora espressa sulla materia.
In caso di diniego di Equitalia, se intendete fare causa dovrete rivolgervi ad un legale di vostra fiducia.
In caso di diniego di Equitalia, se intendete fare causa dovrete rivolgervi ad un legale di vostra fiducia.
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