Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Internet a consumo estero

24 novembre 2017
Domanda 24 novembre 2017
Segnalo che il mio operatore telefonico (WIND) mi ha addebitato EURO 44,08 di connessione ad internet a consumo perchè asserisce che avrei terminato il traffico internet previsto dalla mia tariffa per l'estero (ALL INCLUSIVE TRAVEL attivata correttamente in data 16/11/2017 in israele) e che le successive connessioni avrebbero maturato un consumo del genere.
Fermo restando che ho inviato/ricevuto foto solo quando mi connettevo a rete wireless, la mia compagnia ha contravvenuto all'obbligo di segnalare il
raggiungimento della soglia di consumo pari ad una percentuale del plafond di traffico come sancito da delibera n. 326/10/CONS, articolo 2 al comma 1 e comma 3.
Comunico inoltre che in data odierna (21/11/2017) alle ore 20.14 mi risulta impossibile modificare la soglia di traffico roaming internazionale accedendo dal sito www.wind.it al mio profilo personale nonstante ripetuti tentativi in quanto vengo reindirizzato alla pagina di copertina del sito.
Ho cercato di compilare il modello D per la denuncia ma mi chiede obbligatoriamente copia del contratto che non ho, al momento, a disposizione
Grazie
Nicola, da Milano (MI)

Risposta ADUC
UTENZE MOBILI: ALLARMI E BLOCCHI AL SUPERAMENTO DI SOGLIE DI CONSUMO. NS. SCHEDA
Per le utenze mobili con piani tariffari a forfait (di tempo o di consumo) devono rendere disponibili, gratuitamente, sistemi di allerta che scattino al raggiungimento di una soglia di consumo scelta dall'utente tra diverse opzioni che lo stesso gestore deve proporre. Gli allerta devono informare l'utente del raggiungimento della soglia, del traffico residuo e dell'eventuale passaggio ad altra tariffa. L'informazione deve esser data con una modalita' semplice ed immediata, quindi tramite email, sms o finestra "pop up" sul computer. I gestori devono, ulteriormente, bloccare il collegamento non appena il credito o il traffico residuo disponibile sia stato interamente utilizzato, provvedendo allo sblocco solo con il consenso esplicito dell'utente.
Per le utenze mobili a consumo il meccanismo e' simile. I gestori di servizi telefonici sono obbligati a bloccare il collegamento internet in caso di superamento di una soglia di traffico mensile scelta dall'utente tra una serie di opzioni che il gestore deve proporre. In mancanza di scelta dell'utente (il termine era fissato alla fine del 2010), dal 1/1/2011 si applica la soglia massima di 50 euro mensili (iva esclusa) per il traffico internet nazionale (150 euro per le utenze affari) e di ulteriori 50 euro mensili per quello estero. Lo stesso limite vale anche per il roaming in ambito UE.
Anche in questo caso al superamento della soglia scatta il blocco dell'utenza, e lo sblocco puo' avvenire solo con il consenso esplicito dell'utente.
In caso di mancato rispetto di queste disposizioni il gestore potrebbe essere oggetto di sanzionamento da parte dell'Autorita' garante per una cifra variabile da 5.800 a 58.000 euro. E' bene che l'utente provveda alla segnalazione dell'accaduto all'Autorita' garante stessa oltre che a inoltrare le proprie contestazioni al gestore con richiesta di rimborso danni o altro.
Questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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