Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Ingiunzione di pagamento di Teleunit

15 aprile 2008
Domanda 15 aprile 2008
Buonasera,
mi trovo nella seguente situazione che provo a sintetizzare.
-8 novembre 2007 invio un fax a Teleunit s.p.a. con cui comunico la volontà al gestore in questione di recedere dal contratto in questione, perchè sono mutate del 300% le tariffe internazionali per la direttrice per me interessante;
-il contratto dovrebbe esser risolto 30 giorni dalla comunicazione (dal 09/12/2007), ma il servizio nonostante tutto non viene sospeso fino al 31/12 (ricevo anche comunicazione cartacea in merito);
-successivamente, anche con parecchio ritardo a causa delle poste, vi arriva fattura del mese di dicembre in cui trovo fatturate telefonate successive al 09/12/2007.
-mi rifiuto di pensare che siano nel giusto, e decido di pagare tramite bonifico solo le telefonate fino al 08/12/2007, con notevole ritardo perchè come detto la fattura di detto periodo mi viene recapitata dalle poste solo a fine aprile;
-vengo a sapere che ad altre persone nella mia stessa situazione, Teleunit ha inviato ingiunzioni di pagamento dal giudice di pace di Perugia, con importi notevolmente aggravati da spese varie;
vorrei a questo punto sapere se, in considerazione anche del fatto che presumo detta ingiunzione arriverà anche a me, ma con notevole ritardo a causa delle poste, se:
1) mi conviene pagare anche l'importo delle telefonate rimanenti relative al periodo dal 09/12 al 31/12, pur con tutte le "attenuanti" del caso (tempi lunghissimi di consegna delle fatture da parte delle poste e contratto risolto in teoria dopo 30 giorni... ma non ho inviato di A/R, solo un fax)
2) posso rivalermi in qualche modo sulle poste per i continui disagi a cui ci stanno sottoponendo, in primis con casi come questo sopra riportato
Se non pago cosa posso rischiare?
Grazie
Giuseppe, da Nizzolina (VA)

Risposta ADUC
se ha effettuato traffico telefonico successivamente alla disdetta, fino a che il servizio e' stato definitivamente disattivato, riteniamo che debba pagarlo. Il decreto Bersani-bis, infatti, questo prevede in caso di disdetta (che deve avere un preavviso di 30 giorni):
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Il codice delle comunicazioni elettroniche, all'art. 70 comma 4, prevede che in caso di modifiche contrattuali l'utente possa recedere senza penali. Non specifica nulla pero' sull'eventuale servizio fruito prima della definitiva chiusura del contratto. Per questo motivo riteniamo che questo debba essere pagato.
Tuttavia, riteniamo che i gestori non possano notificare decreti ingiuntivi senza prima aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione:
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Le consigliamo, quindi, di inviare una raccomandata a/r di diffida facendo presente che la bolletta le e' arrivata tardi, e che paga il resto dell'importo, diffidando il gestore dall'addebitarle ulteriori costi e allegando copia del bollettino di pagamento parziale:
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