Cara ADUC
Informazioni su disdetta di contratto di locazione
Domanda
2 agosto 2018
Buongiorno.
Il 3 giugno 2018 ho stipulato un contratto di locazione di immobile arredato ad uso transitorio per un anno, nel Comune di Castagneto Carducci.
Ora intendo disdirlo per sopravvenuti problemi condominiali.
Vorrei sapere come procedere, con quali tempi e che cosa succede con la caparra (ho pagato al proprietario come caparra due mesi di affitto).
Allego il contratto in questione.
Ringrazio per l'attenzione e per i vostri consigli, poi procedo con la donazione.
Cordiali saluti.
Antonio
Il 3 giugno 2018 ho stipulato un contratto di locazione di immobile arredato ad uso transitorio per un anno, nel Comune di Castagneto Carducci.
Ora intendo disdirlo per sopravvenuti problemi condominiali.
Vorrei sapere come procedere, con quali tempi e che cosa succede con la caparra (ho pagato al proprietario come caparra due mesi di affitto).
Allego il contratto in questione.
Ringrazio per l'attenzione e per i vostri consigli, poi procedo con la donazione.
Cordiali saluti.
Antonio
Risposta ADUC
La legge consente solo all’inquilino di lasciare casa prima della scadenza dell’affitto e quindi sciogliersi dal contratto a condizione che sussista una «giusta causa». Per «giusta causa» si intende un motivo sopravvenuto e non prevedibile al momento della stipula del contratto, non dipendente dalla volontà dell’inquilino medesimo (ad esempio un trasferimento improvviso e non preventivabile). Anche nel caso di giusta causa, tuttavia, è necessario inviare la raccomandata a.r. con la disdetta almeno sei mesi prima del rilascio della casa.
Il problema del pagamento dei canoni in caso di disdetta dell’affitto anticipata o senza preavviso è stato recentemente affrontato dalla Corte di cassazione in due casi.
Con l’ordinanza 11778/17 la Corte ha chiarito che l’inquilino che ha dato regolare preavviso per la disdetta del contratto di locazione è tenuto a pagare i canoni per tutta la durata del preavviso. Tale pagamento è dovuto anche se l’immobile viene riconsegnato prima dei sei mesi, a meno che il locatore non rinunci espressamente al preavviso minimo e ai relativi canoni.
Con l’ordinanza 9271/17 la Corte ha chiarito che in caso di disdetta dell’affitto senza preavviso il conduttore è obbligato a pagare i canoni fino alla scadenza del contratto o fino al momento in cui subentra un nuovo inquilino. E ciò anche nel caso in cui abbia riconsegnato le chiavi al proprietario. Per la Corte, infatti, l’accettazione della restituzione anticipata dell’immobile da parte del proprietario non esime il conduttore dall’obbligo di versare quanto dovuto.
La cauzione di e. 800,00 deve essere scontata alla fine della locazione come pagamento di due mesi di affitto.
Il problema del pagamento dei canoni in caso di disdetta dell’affitto anticipata o senza preavviso è stato recentemente affrontato dalla Corte di cassazione in due casi.
Con l’ordinanza 11778/17 la Corte ha chiarito che l’inquilino che ha dato regolare preavviso per la disdetta del contratto di locazione è tenuto a pagare i canoni per tutta la durata del preavviso. Tale pagamento è dovuto anche se l’immobile viene riconsegnato prima dei sei mesi, a meno che il locatore non rinunci espressamente al preavviso minimo e ai relativi canoni.
Con l’ordinanza 9271/17 la Corte ha chiarito che in caso di disdetta dell’affitto senza preavviso il conduttore è obbligato a pagare i canoni fino alla scadenza del contratto o fino al momento in cui subentra un nuovo inquilino. E ciò anche nel caso in cui abbia riconsegnato le chiavi al proprietario. Per la Corte, infatti, l’accettazione della restituzione anticipata dell’immobile da parte del proprietario non esime il conduttore dall’obbligo di versare quanto dovuto.
La cauzione di e. 800,00 deve essere scontata alla fine della locazione come pagamento di due mesi di affitto.
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